Assegno di incollocabilità e inerzia dell’amministrazione sanitaria (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 127 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto all’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 presuppone l’accertamento medico-legale della natura e del grado dell’invalidità di servizio, tale da comportare un pericolo reale e non meramente ipotetico per la salute e l’incolumità dei compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti. L’inerzia dell’amministrazione sanitaria, che non avvii d’ufficio il pensionato a visita collegiale nei termini, non può pregiudicare il diritto, che va riconosciuto con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del precedente quadriennio. Il pagamento degli arretrati spetta all’istituto previdenziale, con rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione privilegiata diretta di seconda categoria, aveva beneficiato dell’assegno di incollocabilità per due quadrienni consecutivi, fino al 31 marzo 2022. A decorrere dal 1° aprile 2022 l’assegno è stato sospeso perché l’azienda sanitaria competente non lo ha avviato d’ufficio a visita medico-collegiale nei sei mesi antecedenti la scadenza. Nonostante ripetute diffide, anche su sollecitazione dell’INPS, l’amministrazione sanitaria è rimasta inerte, giungendo a sostenere che l’organismo competente sarebbe il Collegio medico-legale del Comune di residenza.
A fronte di tale silenzio-rifiuto, il pensionato ha adito il giudice delle pensioni contestando la lesione del proprio diritto. Nel giudizio si è costituito solo l’INPS, chiedendo il rigetto per difetto di propria competenza, mentre l’azienda sanitaria è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia dell’azienda sanitaria provinciale, regolarmente intimata e non costituitasi. Ha poi esaminato la documentazione acquisita, ordinando dapprima all’azienda il deposito degli atti amministrativi e medico-legali, con onere coadiuvato dalla Guardia di Finanza, e rinviando la causa per l’esame della documentazione depositata.
Nel corso del giudizio è stato prodotto il verbale di visita medico-legale collegiale del 16 marzo 2026, che ha accertato come il ricorrente sia affetto da un disturbo mentale organico con alterazioni comportamentali, in soggetto con encefalopatia post-traumatica e limitazioni funzionali agli arti. Le conclusioni medico-legali hanno ritenuto che il quadro menomativo, per natura e grado dell’invalidità di servizio, possa essere di pregiudizio alla salute e all’incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti, rendendo il soggetto incollocabile per quattro anni.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che l’assegno di incollocabilità spetti per un ulteriore quadriennio con decorrenza dal 1° aprile 2022, rilevando che l’accertamento medico-legale, ancorché tardivo, dimostra una situazione di pericolo reale e non meramente ipotetica, richiamando la Sez. giur. Veneto n. 1/2026. L’istituto previdenziale è stato conseguentemente tenuto al pagamento degli arretrati, con rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo ai sensi dell’art. 167, c. 3, c.g.c.
Le spese di difesa sono state poste a carico esclusivo dell’azienda sanitaria, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione della colpevole inerzia che ha determinato il mancato tempestivo riconoscimento del diritto. Le spese tra ricorrente e INPS sono state compensate.
Nota della Redazione
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