Pensione di reversibilità al figlio inabile: rileva la vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 28 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità del figlio inabile non dipende dalla sola condizione di inabilità, ma presuppone la vivenza a carico del genitore defunto al momento del decesso. La inabilità al proficuo lavoro riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/1992 non sostituisce né prova il requisito della vivenza a carico. Il limite reddituale previsto dalla legge per la conservazione del diritto costituisce un tetto massimo non suscettibile di incremento per effetto di opzioni esegetiche. L’indennità di accompagnamento, esclusa dal computo del reddito, non può al contempo essere utilizzata per elevare il limite imponibile, determinandone altrimenti una sostanziale duplicazione.

Il Fatto

La vicenda riguarda una donna che ha chiesto la pensione di reversibilità della pensione categoria VO CTPS di cui era titolare la madre, deceduta nel 2020. La richiedente si è qualificata come figlia inabile alla data del decesso della genitrice, portatrice di handicap grave già dal 2013.

La Sezione giurisdizionale regionale, in composizione monocratica, aveva rigettato il ricorso rilevando che il reddito della richiedente, al netto dell’indennità di accompagnamento, era di euro 17.415,00, superiore al limite di legge. Proposto appello, l’Inps ha chiesto il rigetto deducendo la mancanza del requisito della vivenza a carico.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rigetta il gravame. L’appellante concentra l’argomentazione sulla nozione di inabilità a svolgere proficuo lavoro, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si fonda invece sulla carenza del requisito della vivenza a carico. La madre era deceduta nel 2020, ma la figlia aveva lavorato presso Poste Italiane sino al 2004: non era dunque a carico della genitrice alla data rilevante.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che non è proposta una vera censura in diritto: il limite reddituale fissato dalla legge costituisce un tetto massimo che non può essere aumentato.

Il secondo motivo — asserita errata interpretazione del combinato disposto degli artt. 14-septies legge n. 33/1980 e art. 5 legge n. 222/1984 — riproduce le medesime argomentazioni ed è del pari infondato. Seguendo la tesi dell’appellante si perverrebbe a una sostanziale duplicazione dell’indennità di accompagnamento: questa, da un lato, incrementerebbe il limite reddituale e, dall’altro, rimarrebbe esclusa dal computo del reddito imponibile.

La documentazione in atti conferma che il reddito, al netto dell’indennità, era di euro 17.415,00, superiore al limite di legge di euro 16.983,00. Il dato testuale e le risultanze probatorie non lasciano spazio a letture difformi da quella del primo giudice. L’appello è quindi rigettato e la sentenza confermata integralmente, con condanna dell’appellante alle spese del giudizio, quantificate in euro 800,00 in favore dell’Inps.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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