Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo la sospensione (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 31 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, quando la sospensione del giudizio è disposta in attesa della decisione di una questione di legittimità costituzionale e con il provvedimento di sospensione non è fissata l’udienza di prosecuzione, le parti devono chiedere al giudice la fissazione della stessa entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 174/2016. Decorso inutilmente tale termine, il processo si estingue di diritto e l’estinzione è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza, secondo l’art. 111 del d.lgs. n. 174/2016. L’estinzione opera quale effetto automatico del mancato compimento dell’attività di riassunzione, senza necessità di istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Corpo di polizia penitenziaria, aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante l’applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n. 478 del 2020, aveva rigettato la domanda, rilevando che alla data di cessazione dal servizio l’interessato non rivestiva la qualifica di militare, appartenendo a un corpo ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 1 della legge n. 395/1990.

Avverso tale decisione l’interessato propose appello. Nelle more, questa Sezione sospese il giudizio con ordinanza in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità relativa all’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990. La Consulta, con sentenza n. 33 del 2023, dichiarò non fondata la questione. Comunicata la cessazione della sospensione, nessuna parte chiese la prosecuzione del processo nel termine previsto, e il giudizio pervenne alla decisione per la sola verifica delle conseguenze processuali di tale inerzia.

La Motivazione della Corte

La Sezione richiama integralmente l’art. 107 del d.lgs. n. 174/2016, che disciplina la riassunzione dopo la sospensione: ove il provvedimento di sospensione non abbia fissato l’udienza di prosecuzione, le parti sono tenute a chiedere al giudice la fissazione della stessa entro il termine perentorio di tre mesi dal momento in cui hanno conoscenza della cessazione della causa di sospensione ovvero del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.

Il collegio richiama poi l’art. 111 del d.lgs. n. 174/2016, secondo cui il processo si estingue, salvo diverse disposizioni di legge, qualora le parti cui spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. La norma precisa che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio con sentenza.

Applicando tali disposizioni, la Corte rileva che la segreteria, in data 2/5/2022, aveva comunicato alle parti costituite la cessazione della causa di sospensione proprio per gli effetti dell’art. 107. Da quella comunicazione decorreva il termine triennale per la riassunzione. Nel termine non è stata presentata alcuna istanza di prosecuzione.

Ne consegue, secondo la Sezione, che il giudizio di appello deve essere dichiarato estinto. La valutazione non involge il merito della pretesa pensionistica, né l’aliquota applicabile, poiché l’inerzia processuale assorbe ogni ulteriore accertamento e preclude la decisione sulla domanda.

Quanto alle spese, la Corte applica il comma 8 dell’art. 111 del d.lgs. n. 174/2016, che ne impone la compensazione, restando le stesse a carico delle parti che le hanno sostenute. Il dispositivo dichiara quindi l’estinzione del giudizio, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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