Responsabilità contabile e revoca in autotutela della parifica del conto (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 61 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di conto, la mancata o revocata parifica del conto giudiziale non costituisce causa di improcedibilità, non essendo prevista dall’art. 145 del d.lgs. n. 174 del 2016. L’originaria parifica, successivamente revocata in autotutela, non ingenera nell’agente contabile alcun legittimo affidamento sulla correttezza del proprio operato, essendo il giudizio di conto la sede in cui egli deve giustificare la gestione. La responsabilità contabile condivide con quella amministrativa l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, secondo la lettura offerta dalla Corte costituzionale n. 371 del 1998. Accertato dal pubblico ministero l’inadempimento dell’obbligazione restitutoria, incombe sul contabile la prova contraria ex art. 1218 cod. civ., dimostrando una causa a lui non imputabile o la ricorrenza della sola colpa lieve.

Il Fatto

L’agente contabile, addetta alla riscossione dei diritti veterinari presso un distretto di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2018, veniva convenuta in giudizio di conto per un ammanco emerso tra gli incassi risultanti dalle bollette e le somme versate all’istituto tesoriere. Il magistrato relatore avanzava richiesta di condanna per la differenza.

La Sezione territoriale di primo grado, disattesa l’istanza di sospensione in attesa delle indagini penali, accoglieva quasi integralmente la domanda e la condannava al pagamento, oltre rivalutazione e interessi. Proponeva appello l’agente contabile, deducendo le condizioni di lavoro, le difficoltà di ricostruzione documentale, l’affidamento sulla parifica poi revocata e l’improcedibilità del giudizio di conto.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello muove dalla natura della responsabilità contabile. Ne ribadisce l’identità di elemento soggettivo con la responsabilità amministrativa, richiamando la Corte costituzionale n. 371 del 1998: dolo o colpa grave. Le obbligazioni fatte valere attengono agli obblighi di custodia e di restituzione di beni e valori pubblici, come previsto dall’art. 194 del r.d. n. 827 del 1924, e non al neminem laedere.

Da tale posizione di garanzia qualificata deriva un particolare rigore. La violazione dell’obbligo di restituzione, priva di ragionevole giustificazione, integra la condotta gravemente colposa. Il contabile può però sempre fornire la prova contraria ex art. 1218 cod. civ., dimostrando una causa a lui non imputabile o la ricorrenza della sola colpa lieve. Non opera, dunque, alcuna presunzione di colpa, ma l’inadempimento restitutorio, in assenza di prove impeditive, emerge da dati oggettivi.

Il primo motivo è infondato. L’assenza di cassaforte e l’uso promiscuo dell’armadio non scriminano il mancato versamento: di fronte a sottrazione di denaro o documentazione l’agente avrebbe dovuto denunciare subito, senza attendere le contestazioni aziendali del 2022. La mancata consegna del modello 21 non impediva di annotare gli estremi delle quietanze. Lo smarrimento è poi poco credibile, perché collocato in un arco temporale vasto e selettivo, mentre gli ammanchi hanno riguardato più conti. L’istruttoria richiesta risulta ultronea, avendo il tesoriere già trasmesso l’elenco dei versamenti, e contrasta con la stessa denuncia dell’appellante.

Anche il secondo motivo è infondato. La mancata parifica non è causa di improcedibilità, non essendo prevista dall’art. 145 del d.lgs. n. 174 del 2016. La parifica revocata in autotutela non può generare alcun legittimo affidamento, tanto più che la revoca è intervenuta in meno di un anno e la licenzianda era ancora in servizio alla prima contestazione.

L’appello è rigettato e la soccombenza regola le spese, liquidate a favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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