Agente contabile, prova liberatoria e revoca in autotutela della parifica (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 62 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’agente contabile è assoggettato alla responsabilità contabile per maneggio di denaro pubblico e, per essere discaricato, deve provare che le mancanze o la diminuzione del denaro sono avvenute per forza maggiore o per fatti a sé non imputabili, e non per propria negligenza. L’onere probatorio grava sul contabile, secondo l’ordinario riparto, e non vi è discarico quando lo stesso abbia usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture e nella spedizione o nel ricevimento del denaro. La mancata parifica del conto giudiziale non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di conto, non essendo prevista dalla legge. La revoca in autotutela della precedente parifica, adottata dall’amministrazione, non genera alcun legittimo affidamento tutelabile dall’agente contabile, poiché la sede del discarico è unicamente il giudizio di conto.

Il Fatto

L’agente contabile di un’azienda sanitaria provinciale, incaricata della riscossione dei diritti veterinari presso un distretto, è stata chiamata a rispondere di un ammanco relativo all’esercizio 2020. Il conto giudiziale era stato inizialmente parificato dall’amministrazione, ma la parifica è stata poi revocata in autotutela, essendo state riscontrate irregolarità nelle entrate registrate e non riversate.

I giudici di prime cure avevano dichiarato irregolare il conto e condannato l’agente al pagamento della somma, oltre interessi e spese. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza, deducendo l’erroneità dell’addebito e l’incidenza causale della parifica sulla propria possibilità di difendersi.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha anzitutto respinto l’istanza di integrazione istruttoria, ritenendola superflua. Il prospetto trasmesso dall’istituto tesoriere riporta cinque introiti, coincidenti con l’attestazione apposta in sede di parifica e con l’ulteriore attestazione resa nell’istruttoria. Il riscontro ha accertato che gli incassi in contanti sono stati riversati, mentre gli ammanchi contestati riguardano le somme versate dagli utenti con bollettino postale.

La Corte ha poi respinto il primo motivo di gravame. L’agente contabile non ha specificato nel conto quali importi siano stati riscossi in contanti e quali sul conto corrente postale, non essendo il conto redatto sul previsto modello 21. L’obiezione del concorso di responsabilità dell’amministrazione è priva di pregio, poiché il modello è allegato al relativo provvedimento di approvazione ed è facilmente reperibile. Con l’ordinaria diligenza l’agente avrebbe dovuto annotare gli estremi delle quietanze e custodire copia dei bollettini.

Le esimenti addotte — indisponibilità del modello, smarrimento della documentazione per i trasferimenti dei locali, assenza di armadio blindato o cassaforte — sono state ritenute sfornite di prova. L’amministrazione aveva richiesto chiarimenti all’agente, che non li ha riscontrati né ha reperito la documentazione mancante, pur essendo ancora in servizio.

Quanto agli obblighi dell’agente contabile, la Corte richiama l’art. 194 del R.D. n. 827/1924. L’onere di provare l’esatto adempimento grava sul contabile, secondo l’ordinario riparto, come affermato da Corte conti, Sez. II di appello n. 279/2019, Sez. III di appello n. 96/2019 e Sez. appello Sicilia n. 154/2012. Tale prova liberatoria non è stata fornita.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La mancata parifica non costituisce causa di improcedibilità del giudizio di conto, non essendo prevista dagli artt. 145 e ss. del d.lgs. n. 174/2016. Quanto all’affidamento, la sede del discarico è unicamente il giudizio di conto e l’attestazione di parifica era soltanto parziale, riguardando i soli incassi in contanti. L’appello è stato rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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