Bonus contributivo dirigenti medici: limite a 65 anni, non a 70 (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 63 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il trattenimento in servizio del dirigente medico fino al compimento del settantesimo anno di età, previsto dall’art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, non integra un diritto soggettivo, ma una semplice facoltà subordinata al mancato aumento del numero dei dirigenti ovvero a una domanda di autorizzazione. Ne consegue che il limite di età da assumere per il calcolo del bonus contributivo di cui all’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995 non può essere fissato a 70 anni. Il beneficio va parametrato al limite del sessantacinquesimo anno di età. La domanda di rideterminazione del bonus a un limite inferiore, formulata per la prima volta in appello, è inammissibile per violazione del divieto di nova di cui all’art. 193 cod. giust. contabile.
Il Fatto
Una dirigente medico, collocata a riposo prima del compimento del sessantesimo anno di età, aveva impugnato il provvedimento con cui l’ente previdenziale le aveva liquidato la pensione diretta di inabilità riconoscendole un bonus contributivo di 3 anni e 7 mesi, pari al raggiungimento del 60° anno di età.
La ricorrente sosteneva che il limite pensionabile per i dirigenti medici dovesse individuarsi nel 70° anno di età, con un conseguente bonus di 13 anni. Il giudice di primo grado accoglieva integralmente il ricorso con la sentenza n. 892 del 2022. L’ente previdenziale ha proposto appello, dolendosi della violazione dell’art. 15-nonies d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 2, comma 12, legge n. 335 del 1995.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dagli eredi dell’originaria ricorrente, che lamentavano una contraddittorietà tra le difese di primo grado, l’atto di appello e le conclusioni. L’eccezione è respinta: l’ente previdenziale ha costantemente difeso il provvedimento impugnato e la richiesta di individuare il limite a 65 anni va intesa come domanda subordinata a quella di annullamento integrale della sentenza.
Nel merito, la Corte richiama il testo dell’art. 15-nonies, comma 1, d.lgs. n. 502 del 1992, che fissa il limite massimo di collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, senza superare il 70° anno. La formulazione della norma non attribuisce al dirigente alcun diritto soggettivo, poiché l’opzione è condizionata al mancato aumento del numero dei dirigenti.
Pertanto, il limite massimo di età non può ritenersi pari a 70 anni e la sentenza di primo grado, che aveva accolto su questo punto il ricorso, va riformata.
Né vale il richiamo all’art. 5-bis d.l. n. 162 del 2019, convertito dalla legge n. 8 del 2020. La norma, pur eliminando il requisito dei 40 anni di servizio, subordina il trattenimento fino al 70° anno a una domanda di autorizzazione, confermando che si tratta di una facoltà rimessa all’amministrazione e non di un diritto.
Quanto alla domanda subordinata degli appellati, volta a fissare il limite a 65 anni con un minor bonus, la Corte la dichiara inammissibile: non formulata in primo grado, incontra il divieto di nova dell’art. 193 cod. giust. contabile. L’appello è accolto e la sentenza impugnata annullata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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