Assenteismo del commesso comunale: danno all’immagine e da disservizio non configurabili (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rilevanza disciplinare delle condotte di assenteismo fraudolento del pubblico dipendente non comporta di per sé la sussistenza del danno all’immagine dell’amministrazione, che non è configurabile in re ipsa né assimilabile a una sanzione automatica. Il danno all’immagine è riconducibile alla clausola generale del danno erariale e la Procura contabile ha l’onere di allegare e provare la posta risarcitoria, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., richiamato dall’art. 94 cod. giust. cont. La tutela risarcitoria del danno non patrimoniale presuppone inoltre il superamento della soglia del danno bagatellare. Non integra danno da disservizio lo svolgimento di attività di indagine, verifica o studio che rientrino nelle ordinarie mansioni del personale coinvolto, non configurandosi alcuno sviamento dell’azione amministrativa né un maggiore costo causalmente collegato ai fatti contestati.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un dipendente del Comune di Trieste, con mansioni di esecutore ausiliario corrispondenti alla figura del commesso comunale, contestando tredici episodi compresi tra il 29 aprile e il 19 luglio 2021. In tali occasioni il dipendente si sarebbe allontanato dal luogo di lavoro per attività estranee alle proprie mansioni, senza registrare l’assenza nel registro delle presenze.

L’amministrazione comunale ha trattenuto dalla busta paga la somma di euro 105,34 per le ore di assenza ingiustificata, quantificate in 10 ore e 06 minuti, e ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro senza retribuzione per sei mesi. La Procura ha chiesto la condanna al risarcimento del danno all’immagine per euro 1.300,00 e del danno da disservizio per euro 730,32. Il convenuto ha contestato la configurabilità di entrambe le poste di danno, riconoscendo la sola rilevanza disciplinare delle condotte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rigettato, in quanto irrilevanti, le richieste istruttorie della difesa, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base del materiale probatorio acquisito.

Nel merito, la Corte ha escluso il danno all’immagine. Richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, ha ribadito che tale voce, pur presentando profili sanzionatori e di deterrenza, non può configurarsi come sussistente in re ipsa né essere assimilata a una sanzione automatica. Il danno all’immagine rientra nella clausola generale del danno erariale e la Procura ha l’onere di allegarne e provarne l’entità, in ossequio all’art. 2697 cod. civ., fatto proprio dall’art. 94 cod. giust. cont.

Nel caso concreto, l’unico elemento probatorio offerto dalla pubblica accusa era un articolo di giornale. Il medesimo articolo, tuttavia, riportava le dichiarazioni dell’Assessore al personale, che qualificava la vicenda come eccezione in una comunità di oltre duemila dipendenti e annunciava l’intenzione di perseguire severamente il comportamento scorretto ma isolato. Secondo il Collegio, tale precisazione, unitamente all’effettiva sanzione disciplinare irrogata, restituisce l’immagine di un’amministrazione capace di correggere situazioni di illegalità al proprio interno. La posta di danno è stata quindi ritenuta del tutto inesistente.

La Corte ha aggiunto che la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale richiede il superamento della soglia del danno bagatellare, con riferimento sia al danno evento sia al danno conseguenza, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza civile e contabile. Anche sotto tale profilo, gli elementi acquisiti non dimostrano una lesione dell’immagine meritevole di tutela.

Anche il danno da disservizio è stato escluso. La Corte ha richiamato la nozione elaborata dalla giurisprudenza contabile, comprensiva del danno da mancata resa del servizio, del disservizio in senso stretto e dei costi per il ripristino della legalità, incluse le attività straordinarie di indagine. Quando però tali attività non assumono carattere straordinario rispetto alle ordinarie mansioni del personale impiegato, non può parlarsi di danno da disservizio, mancando lo sviamento dell’azione amministrativa e il maggiore costo causalmente collegato ai fatti. La documentazione prodotta attestava attività di studio del caso e riunioni da parte di personale dell’avvocatura civica e dei vertici istituzionali, quantificate in poche ore. Tali attività rientrano nell’attività istituzionale dei soggetti coinvolti, sicché nessun danno da disservizio è configurabile.

La Corte ha pertanto rigettato le domande risarcitorie, assolto il convenuto e liquidato in suo favore le spese legali, pari a euro 800,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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