Revocazione contabile, errore di battitura PEC e rimessione in termini (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 8 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di battitura nell’indirizzo di posta elettronica certificata del giudice, che abbia impedito il tempestivo deposito dell’atto, costituisce un errore imputabile alla parte, riconducibile a distrazione o disattenzione, e non integra la causa non imputabile che consente la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ. La mancata verifica, protratta per dieci giorni, della ricevuta di consegna o di mancata consegna, di per sé pressoché immediata, conferma il giudizio di non scusabilità dell’inerzia. La prova della mancata ricezione dell’avviso di mancato recapito per destinatario non valido è prova negativa, tendenzialmente impossibile e non ammessa in sede processuale. Il ricorso che non rispetti il termine perentorio di sessanta giorni fissato dall’art. 178, comma 1, c.g.c. è pertanto inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore questione.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una pronuncia della Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana che, accogliendo in parte l’impugnazione della Procura contabile, aveva condannato il ricorrente, già componente del collegio dei revisori di un ente locale, al pagamento di una sanzione pecuniaria e aveva applicato la misura interdittiva prevista dal comma 5-bis dell’art. 248 del TUEL, con divieto di nomina nel collegio dei revisori per sei anni.

Il condannato propone ricorso per revocazione deducendo un errore di fatto e lamentando la mancata pronuncia su tre questioni. Il ricorso viene trasmesso via PEC l’ultimo giorno utile, ma a un indirizzo errato per un errore di battitura nel dominio. Il ricorrente chiede quindi la rimessione in termini, invocando la buona fede. La Procura generale eccepisce in via pregiudiziale l’inammissibilità per mancato rispetto del termine perentorio e, in via subordinata, l’insussistenza dell’errore di fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’ordine logico imposto dall’art. 101, secondo comma, c.g.c., che impone di esaminare per prime le questioni pregiudiziali e preliminari. Oggetto di scrutinio è dunque l’ammissibilità del ricorso, alla luce dell’istanza di rimessione in termini.

Il collegio rileva che il ricorso è stato trasmesso via PEC l’ultimo giorno utile a un indirizzo errato o inesistente, per un evidente errore di battitura. La richiesta di rimessione in termini non può trovare accoglimento. La norma invocata è l’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., che richiede tre presupposti: il mancato rispetto di un termine perentorio, il verificarsi di una decadenza e la prova della non imputabilità della decadenza stessa alla parte.

Nel caso concreto, l’erronea digitazione dell’indirizzo PEC è un errore umanamente comprensibile, ma resta imputabile alla parte, riconducibile a distrazione o disattenzione. La Corte esclude quindi che ricorra la causa non imputabile richiesta dalla norma.

Il collegio affronta poi l’argomento difensivo della mancata ricezione del messaggio attestante la mancata consegna per destinatario non valido. Osserva che si tratta di prova negativa, tendenzialmente impossibile da fornire e generalmente non ammessa in sede processuale. Aggiunge che la ricevuta, di consegna o di mancata consegna, è pressoché immediata: la mancata verifica per ben dieci giorni non trova giustificazione ai fini della rimessione.

Accertata l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio, il collegio non entra nel merito del gravame e dichiara assorbite ogni altra questione, comprese le censure sull’errore di fatto, sul giudicato implicito e sulla questione di legittimità costituzionale. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 80,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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