Bilancio degli enti del SSR e obbligo di rimozione delle irregolarità contabili (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 14 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo esercitato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti del Servizio sanitario nazionale integra un sindacato di legittimità e di regolarità, volto a verificare la conformità delle gestioni alle regole contabili e finanziarie. Accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione o mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sorge in capo all’ente controllato l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. L’inosservanza di tale obbligo, o l’inadeguatezza dei provvedimenti, preclude l’attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della sostenibilità finanziaria. L’effetto interdittivo non colpisce i costi necessari inerenti alla prestazione dei livelli essenziali di assistenza, ma le altre spese sanitarie soggette al principio di sostenibilità economica.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione sul bilancio di esercizio 2022 di un’azienda ospedaliero-universitaria, acquisendo la relazione del collegio sindacale, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e gli schemi presenti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche. L’istruttoria ha coinvolto anche l’amministrazione regionale.

Dal riscontro è emerso un risultato di esercizio negativo di -8.061.222,88 euro a fronte di una previsione di perdita autorizzata di -74.837.849 euro. La Sezione ha quindi sottoposto a verifica gli equilibri di bilancio, la gestione Covid, l’andamento dei costi non sanitari, il contenzioso, gli interventi di edilizia sanitaria e la circolarizzazione dei rapporti di debito e credito.

La Motivazione della Corte

Il quadro normativo di riferimento è tracciato a partire dall’art. 1, commi 166 e 167, della L. n. 266/2005, esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale dal comma 170, e dall’art. 1, commi 3, 4 e 7, del D.L. n. 174/2012, convertito dalla L. n. 213/2012. La Sezione richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenze n. 39/2014 e n. 157/2020), che ascrive tale controllo alla categoria del sindacato di legittimità-regolarità e ne sottolinea il carattere cogente degli esiti.

Sul piano dei parametri, i controlli si conformano al conseguimento e al mantenimento dell’equilibrio di bilancio, all’osservanza del vincolo di finalizzazione dell’indebitamento a spesa di investimento, alla sostenibilità dell’indebitamento e all’assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. La sostenibilità del debito è commisurata al limite del 15 per cento delle entrate proprie correnti, che l’azienda ha rispettato, attestandosi all’11,21 per cento.

La Sezione rileva anzitutto il significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al preventivo, ricondotto a ulteriori assegnazioni di contributi rese note solo a chiusura di esercizio: ciò non consente di riporre affidamento sul processo di programmazione aziendale, la cui attendibilità richiede analisi basate su dati prevedibili.

Quanto alla gestione Covid, a fronte di ricavi per 19.428.192,08 euro sono stati sostenuti costi per 50.775.147,42 euro, con un disavanzo di -31.236.739,78 euro, non interamente finanziato dall’utile della gestione ordinaria. La Sezione richiama le condizioni di autorizzazione dello svincolo delle quote di avanzo vincolato, di natura eccezionale.

Sul versante dei costi non sanitari, l’aumento delle utenze è ricondotto all’incremento dei prezzi di mercato; la Sezione invita l’azienda ad allineare gli acquisti al fabbisogno effettivo. Quanto al contenzioso, su un valore complessivo di 11.538.254,00 euro la maggior parte delle cause è promossa dalla medesima società di factoring, rispetto alla quale si raccomandano iniziative deflattive. Infine, si rilevano ritardi negli interventi di edilizia sanitaria e la mancata circolarizzazione dei rapporti di debito-credito per 3.464.219,91 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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