Inammissibile parere su oneri riscossione già nel contratto di gara (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 225 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, presuppone la sussistenza dei requisiti di generalità e astrattezza del quesito. È pertanto oggettivamente inammissibile la richiesta di parere che investa la valutazione di clausole contrattuali e di assetti gestionali già posti in essere dall’ente, configurando una non consentita cogestione amministrativa. La funzione consultiva non può inoltre espletarsi su questioni suscettibili di vaglio da parte della Procura contabile, di altra Sezione della Corte o di altri plessi giurisdizionali, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce. L’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016 riconosce rilievo scusante al parere conforme, sicché l’istituto non può essere impiegato per precostituire cause di esonero di responsabilità.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto alla competente Sezione regionale di controllo un parere in merito alla spettanza degli oneri di riscossione disciplinati dall’art. 1, comma 803, della legge n. 160/2019. Il quesito muoveva dalla circostanza che la società aggiudicataria del servizio di supporto all’accertamento e alla riscossione coattiva esponeva in fattura tali oneri, in forza di un contratto stipulato all’esito di una gara bandita prima dell’entrata in vigore della citata legge.
Il richiedente domandava in particolare di conoscere a chi la normativa intenda destinare l’incasso degli oneri di riscossione. La questione, per come prospettata, investiva direttamente il rapporto contrattuale in essere e le pattuizioni del capitolato d’oneri relative al corrispettivo dell’affidatario.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica in via preliminare i profili di ammissibilità della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione dell’organo richiedente è riconosciuta, essendo la richiesta formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente e trasmessa per il tramite del CAL.
Sul piano oggettivo, la Corte richiama la nozione unitaria di contabilità pubblica delineata dalle Sezioni riunite, fondata sull’insieme dei principi e delle norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, con riguardo ai quesiti connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro degli obiettivi di contenimento della spesa. Richiama inoltre la costante giurisprudenza contabile secondo cui il quesito deve presentare i caratteri della generalità e astrattezza, non potendo la Corte intervenire sulla concreta attività gestionale dell’amministrazione.
La Sezione osserva che la funzione consultiva non può espletarsi su comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della Corte o di altri organi giudiziari. In caso contrario, l’istituto si tradurrebbe in una consulenza preventiva sulla legittimità dell’operato amministrativo, utilizzabile per precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità. In proposito richiama l’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 174/2016, che esclude la colpa grave quando l’azione amministrativa si sia conformata al parere reso dalla Corte in via consultiva.
Alla luce di tali principi, la richiesta è dichiarata inammissibile: essa ha ad oggetto la valutazione di aspetti contrattuali e gestionali già posti in essere, mentre i pareri sono propedeutici all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono interpretare, asseverare o contestare provvedimenti già adottati. Il quesito è inoltre incentrato su una fattispecie potenzialmente suscettibile di vaglio da parte di altro plesso giurisdizionale o di altra Sezione della Corte, la cui giurisdizione contabile ha natura tendenzialmente generale e si estende alla verifica dei rapporti di dare e avere tra agente della riscossione ed ente locale titolare del credito.
Nota della Redazione
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