Partecipazione societaria e affidamento in house: parere positivo con osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 465 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alla Corte dei conti sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, investe la conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP e non si esaurisce nella constatazione della tipologia societaria ammessa. L’ente locale deve dimostrare la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell’operazione mediante un’analisi sostanziale e comparativa delle alternative gestorie, non meramente assertiva. L’acquisizione di una partecipazione minima non abilita, di per sé, all’affidamento in house di servizi ulteriori rispetto a quelli oggetto della delibera, dovendo l’ente verificare caso per caso la convenienza di tale modalità di scelta del contraente. Il controllo analogo congiunto, in presenza di una quota pulviscolare e in assenza di patti parasociali, solleva perplessità sulla sua effettività, ancorché l’onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto.

Il Fatto

Il Comune di Morimondo, di circa 1.000 abitanti, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione consiliare n. 25 del 23 ottobre 2025, avente ad oggetto l’acquisto di quarantuno azioni di AMAGA s.p.a., società multiservizi a totale partecipazione pubblica, e l’affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico per il periodo 2026-2031.

AMAGA è partecipata da sei comuni dell’area sud ovest milanese; la quota offerta al Comune istante corrisponde allo 0,05% del capitale sociale, per un controvalore di 2.572,12 euro. La cessione è stata deliberata dal socio di maggioranza, che ha invitato gli altri comuni a esercitare il diritto di prelazione; tutti gli altri soci vi hanno rinunciato. La visura camerale ha confermato che il Comune istante non era ancora socio al momento della richiesta.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del proprio controllo, muovendo dall’art. 5, comma 3, del TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, e richiamando le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 16/SSRRCO/2022/QMIG e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022. I parametri di verifica attengono alla conformità dell’atto agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 TUSP.

Quanto al vincolo tipologico dell’art. 3 TUSP, l’acquisto di azioni di una società per azioni esistente è conforme al dettato normativo. Sul vincolo finalistico dell’art. 4 TUSP, la Sezione ritiene assolto l’onere motivazionale, qualificando il servizio come servizio di interesse economico generale di livello locale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 201/2022, non a rete e pertanto affidabile in house per un periodo non superiore a cinque anni.

Sul piano della convenienza economica, la Corte rileva ampie carenze. La delibera e la Relazione non indicano l’ammontare dell’affidamento, ricavabile solo dall’allegata offerta economica; manca una comparazione puntuale con i costi sostenuti nelle ultime annualità; la Relazione contiene un errore, menzionando ribassi del 13% e del 17% che l’offerta non contiene, limitata a un ribasso del 10% sulle lavorazioni a misura straordinarie. La Sezione richiama la propria deliberazione n. 130/2025/PAR e l’atto di segnalazione AGCM n. 2113 del 10.11.2025 per affermare che il confronto tra modelli gestori deve essere sostanziale e non confinato ai soli ribassi. Ciononostante, poiché le prestazioni non risultano tutte coincidenti o sovrapponibili, la motivazione è giudicata ancora sufficiente.

Sulla sostenibilità finanziaria, la Corte esamina i bilanci di AMAGA, l’EBITDA in crescita e il rapporto tra dipendenti e amministratori, ritenendo coerente la dotazione organica. Sulla copertura dell’acquisto nel bilancio dell’ente non emergono profili critici. Il punto più delicato riguarda il controllo analogo congiunto: la Corte nutre perplessità sull’idoneità della convenzione a garantire un’influenza effettiva sulle decisioni strategiche della società, stante la quota pulviscolare e la sproporzione dimensionale tra i soci, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 578 del 2019 e n. 8028 del 2020. La Sezione avverte che l’acquisto di una partecipazione minima non potrà giustificare l’affidamento in house di altri servizi senza autonoma e puntuale verifica di convenienza, pena una forma elusiva delle regole di affidamento dei servizi pubblici locali. Il parere è dunque positivo con osservazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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