Revocazione contabile: errore di fatto e documento nuovo restano inammissibili (Corte dei Conti Sez. II App. n. 151 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte dei conti, l’errore di fatto previsto dall’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont. ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito. L’errore deve consistere in una svista materiale oggettivamente e immediatamente rilevabile, decisiva e non vertente su un punto controverso; non può invece tradursi in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o delle norme, che dà luogo a errore di giudizio, inidoneo a fondare la revocazione. Quanto al documento “nuovo” di cui alla lett. d), la parte deve allegare le ragioni della mancata produzione tempestiva, riconducibili a forza maggiore o a fatto dell’avversario, e la decisività del documento stesso. La revocazione è pertanto inammissibile quando il documento fosse già depositato presso la pubblica amministrazione e acquisibile con semplice accesso, e quando l’annotazione su di esso non sia idonea a scalfire le considerazioni della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il ricorrente, già sub commissario di una azienda sanitaria provinciale, era stato condannato in secondo grado, con sentenza di questa Sezione n. 50/2023, al pagamento di euro 250.000,00 per il danno erariale derivante dal mancato perfezionamento di un accordo transattivo con una società creditrice. La transazione, sottoscritta dal commissario straordinario, non era stata trasmessa alla struttura commissariale per il piano di rientro; il maggiore esborso contestato derivava dal venir meno del risparmio che l’accordo avrebbe assicurato all’ente.
Avverso quella sentenza il sub commissario ha proposto ricorso per revocazione, deducendo da un lato un asserito errore di fatto desumibile dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dal commissario, dall’altro il rinvenimento di un documento ritenuto decisivo: la copia della nota del creditore recante un visto del commissario. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto i requisiti dell’errore di fatto, richiamando la giurisprudenza contabile e di legittimità: l’errore deve essere una svista materiale, decisiva, non vertente su punto controverso, evidente e obiettivo, tale da non richiedere argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. Escluso è l’errore di giudizio, ossia il preteso inesatto apprezzamento delle risultanze processuali o dei principi giurisprudenziali.
Su questa base il motivo relativo alle dichiarazioni del commissario è inammissibile: si tratta di un punto ampiamente trattato nel giudizio, già scrutinato dal primo giudice e dalla sentenza di appello, con motivazioni che non hanno formato oggetto di specifico motivo di appello e sono quindi coperte da giudicato. La Sezione osserva che la sentenza di secondo grado ha diffusamente sottolineato come il sub commissario, ricevute le comunicazioni del creditore, avrebbe dovuto attivarsi per acquisire notizie sullo stato dell’accordo e non restare inerte.
Quanto al documento nuovo, la Corte ne rileva il difetto dei presupposti: il ricorrente non ha indicato le ragioni che avevano impedito la tempestiva produzione, tanto più che il documento era depositato presso la pubblica amministrazione e acquisibile con semplice accesso agli atti, esperibile già nel grado precedente. Manca inoltre la decisività: l’annotazione del commissario sulla nota del creditore si riferisce alla già avvenuta sottoscrizione della transazione e non esprime un intento di non dare corso all’accordo, restando confermate le considerazioni della sentenza impugnata.
Anche il secondo motivo è infondato. La Corte chiarisce che l’obbligo di dare corso agli incombenti è sorto con la sottoscrizione della transazione, non con la ricezione della nota di sollecito: la stessa nota, concedendo un termine ulteriore per il pagamento, dimostra il permanere della volontà di conservare la vigenza del contratto. Il ricorrente, invece, si è limitato a inoltrare la comunicazione al commissario, disinteressandosi delle sorti dell’accordo. La circostanza dell’asserita mancata valutazione della cessazione dall’incarico è poi superata, avendo proprio quel fatto condotto alla riduzione della condanna e alla differenziazione della posizione rispetto a quella del commissario.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del soccombente alle spese di lite, liquidate in euro 160,00 ai sensi dell’art. 31 cod. giust. cont.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.