Controllo finanziario e criticità del rendiconto comunale post sisma (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 78 del 15.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Sezione regionale della Corte dei conti sul rendiconto degli enti locali accerta le criticità della gestione finanziaria e impone all’ente di ricondurre tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione al riaccertamento dei residui, ai parametri della sana gestione. Il fondo crediti di dubbia esigibilità deve svolgere la funzione di partita correttiva degli accertamenti in entrata di incerta riscossione e non può essere applicato come avanzo a copertura dell’accantonamento di competenza, pena un effetto distorsivo della relativa ratio. Il mantenimento in bilancio dei residui attivi esige una valutazione concreta dell’esigibilità e, per quelli ultraquinquennali, un onere motivazionale crescente. La congruità dei fondi accantonati e la tenuta degli equilibri di parte corrente, anche in presenza di rilevanti risorse vincolate alla ricostruzione post sisma, condizionano l’attendibilità del risultato di amministrazione.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo esamina la gestione finanziaria di un comune di circa 69.508 abitanti, il cui territorio è stato colpito dal sisma del 2009, con ripercussioni ancora attuali sull’ordinaria amministrazione. Il rendiconto dell’esercizio 2022 e il bilancio di previsione 2023-2025 sono stati sottoposti ad analisi a partire dalle relazioni dell’organo di revisione, che non hanno rilevato gravi irregolarità. La Sezione ha comunque approfondito i documenti contabili con apposita istruttoria, instaurando il contraddittorio con l’ente.
I documenti esaminati erano stati redatti prima di una precedente pronuncia della stessa Sezione, sicché parte delle misure correttive non poteva ancora trovare riscontro. La questione centrale riguarda la permanenza di criticità nella gestione dei residui, nella determinazione degli accantonamenti e nella tenuta degli equilibri.
La Motivazione della Corte
Sui residui attivi, la Sezione rileva la presenza di crediti risalenti al 2018 e precedenti, anche di importo considerevole sul Titolo 2, in gran parte trasferimenti pubblici legati all’emergenza sisma. Richiamando la deliberazione della Sezione Marche n. 144/2023/PAR, si afferma che per il mantenimento di un residuo ultraquinquennale non basta l’assenza di ragioni di cancellazione, essendo necessarie idonee giustificazioni, tanto più stringenti quanto più remoto è l’esercizio di provenienza. L’esigibilità va valutata in concreto, quale effettiva capacità di ottenere il pagamento, non in astratto come fondatezza della pretesa creditoria.
Sul fondo crediti di dubbia esigibilità, accantonato per euro 11.217.147, si rileva che l’importo stanziato nel rendiconto 2021 è stato applicato come avanzo a copertura dell’accantonamento di competenza 2022, di pari importo, e quindi non calcolato secondo la vigente normativa. La Sezione ammonisce che l’uso dell’avanzo per finanziare fondi di natura prudenziale può far venir meno la funzione del fondo in fase di programmazione, con incrementi non sostenibili dei margini di spesa.
Sui debiti fuori bilancio, si sottolinea che la regolarizzazione contabile delle procedure esecutive presso il tesoriere è stata effettuata senza il riconoscimento del debito con delibera consiliare, in contrasto con l’art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel, come interpretato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 27 del 2019. Sul fondo contenzioso, accantonato per euro 4.000.000, si richiama la necessità di un’analisi specifica delle singole poste e di un monitoraggio costante delle liti.
Quanto agli equilibri di bilancio, per la prima volta l’ente raggiunge valori positivi in tutte le componenti W1, W2 e W3. Il saldo di parte corrente diventa positivo solo grazie alla gestione del fondo pluriennale vincolato e all’applicazione di avanzo, a fronte di entrate correnti che non coprono le correlate spese. Si segnala inoltre il mancato rispetto dell’indicatore P8 sulla capacità di riscossione totale, pari al 24,35 per cento contro il minimo del 47 per cento.
Sugli organismi partecipati, si rilevano perdite di esercizio per alcune società e si raccomanda l’esercizio dell’attività di indirizzo e controllo, con particolare attenzione alla gestione dei costi e alla redazione dei programmi di valutazione del rischio. La Sezione accerta le criticità e dispone che l’ente rafforzi la riconduzione delle fasi di bilancio ai parametri di sana gestione, monitori gli equilibri e la congruità dei fondi, e valuti costantemente l’attività delle partecipate, dandone comunicazione entro sei mesi.
Nota della Redazione
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