Insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali 2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 127 del 09.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della conformità alla legge delle spese sostenute per le campagne elettorali da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni amministrative dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché della regolarità della relativa documentazione, è attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012. Il collegio speciale previsto dall’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993 opera nell’ambito della Sezione regionale e assume le funzioni demandate dalla legge con apposita deliberazione di insediamento. L’insediamento è presupposto necessario per l’esercizio dei poteri di controllo e per la designazione del magistrato istruttore incaricato delle attività di verifica.
Il Fatto
Con determina del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 2 del 21 giugno 2024 è stato costituito il Collegio per i controlli sui consuntivi relativi alle spese sostenute dai partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nelle elezioni amministrative tenutesi nel 2024 nei comuni con oltre 30.000 abitanti della Regione. Il Collegio risulta composto da tre magistrati della Sezione.
Con ordinanza n. 14/2024 del 25 giugno 2024 il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio. Riunitosi in camera di consiglio, il Collegio ha dovuto preliminarmente dare atto del proprio insediamento per poter espletare gli adempimenti di competenza e avviare le attività di controllo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento. Richiama la legge n. 515/1993, recante la disciplina delle campagne elettorali, e la legge n. 96/2012, in materia di riduzione dei contributi pubblici e di controlli sui rendiconti.
Il fondamento della competenza è individuato nell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, lett. b), d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014. La disposizione attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese elettorali e della regolarità della documentazione prodotta.
La composizione del Collegio trova invece la propria base nell’art. 12, comma 2, legge n. 515/1993, al quale rinvia il citato art. 13. Il Collegio dà inoltre atto di richiamare le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, che definiscono il quadro delle funzioni di controllo in materia.
Su queste basi il Collegio procede all’insediamento e assume le funzioni demandate dalla legge. Attribuisce le funzioni di Presidente a un componente consigliere e designa uno dei referendari quale istruttore per le attività necessarie al controllo dei consuntivi relativi alle spese delle campagne elettorali tenutesi nel 2024 nel Comune di Potenza. Dispone inoltre di dare corso alle attività preparatorie e organizzative, mentre le funzioni amministrative di supporto sono assegnate con separato provvedimento del Funzionario preposto. La deliberazione è inviata al Presidente della Sezione.
Nota della Redazione
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