Controlli interni enti locali: adeguatezza parziale e obbligo superamento criticità (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 59 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni degli enti locali nell’ambito della funzione di controllo sulla gestione, secondo la natura collaborativa assegnata all’istituto dall’art. 7, comma 7, legge n. 131/2003. Il referto annuale sul sistema dei controlli interni, redatto sulla base delle linee guida della Sezione delle Autonomie, costituisce lo strumento conoscitivo che il sindaco è tenuto a trasmettere ai sensi dell’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, t.u.e.l. presuppone la rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno. Quando il sistema risulti solo parzialmente adeguato, la Sezione accerta la parziale adeguatezza e rivolge all’ente un invito motivato al superamento delle criticità, senza applicare la sanzione.
Il Fatto
Il Comune di Taurianova ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria, mediante l’applicativo “Con.Te.”, il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2020. All’esame della relazione-questionario, il magistrato istruttore ha ritenuto necessaria l’acquisizione di elementi ulteriori e ha richiesto chiarimenti e integrazioni documentali.
Le precisazioni sono giunte dal sindaco con nota acquisita al protocollo della Sezione. In sede istruttoria è emerso che nel periodo di riferimento l’ente è stato retto da un commissario straordinario, a seguito della cessazione anticipata degli organi elettivi, fino all’insediamento dei nuovi organi ordinari. La questione approda alla Sezione per la verifica annuale sul sistema dei controlli interni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 3, legge n. 20/1994, che colloca il controllo sui controlli interni nell’ambito della funzione di verifica sulla gestione, quale elemento di valutazione dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’art. 7, comma 7, legge n. 131/2003 ne conferma il carattere collaborativo, con riferimento degli esiti esclusivamente ai consigli degli enti controllati.
Su tale impianto si innestano le previsioni del t.u.e.l. riformulate dal decreto-legge n. 174/2012 e modificate dall’art. 33, d.l. n. 91/2014. L’art. 148, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 impone al sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di trasmettere annualmente il referto; il comma 4 prevede la sanzione pecuniaria per l’ipotesi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, la Sezione ricostruisce le finalità del sistema: verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento dei controlli; valutazione della coerenza dei risultati rispetto agli obiettivi; osservanza dei vincoli organizzativi, finanziari e contabili; monitoraggio degli effetti delle misure di finanza pubblica. Particolare rilievo è attribuito all’appendice COVID e all’appendice lavoro agile del questionario 2020.
L’analisi si sviluppa per singole tipologie di controllo. Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, emerge una discordanza tra i dati del referto (1.111 atti, 125 esaminati) e quelli forniti in istruttoria (1.007 atti, 147 controllati); non risultano svolte ispezioni né verifiche sulle attestazioni relative alla tempestività dei pagamenti ex art. 41, d.l. n. 66/2014. Sul controllo di gestione i report non sono tempestivi e l’ente adduce la carenza di personale. Sul controllo strategico il comune dichiara di non aver ricevuto la notifica di una precedente deliberazione, ma la Sezione accerta che la stessa risulta regolarmente notificata via PEC. Il controllo sugli equilibri finanziari registra la mancata ricostituzione delle entrate vincolate utilizzate ex art. 195 t.u.e.l. Il controllo sulla qualità dei servizi è privo di Carta dei servizi generale, di benchmarking e di coinvolgimento degli stakeholder. Il controllo sugli organismi partecipati non è esercitabile per assenza di contratti di servizio.
Nota della Redazione
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