Quota retributiva pensione mista militare e aliquota 2,44% per anno (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 28 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM/PRES. L’aliquota fissa del 44% prevista dall’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 non è applicabile in via generalizzata a tutto il personale militare, ma è circoscritta a chi, all’atto della definitiva cessazione dal servizio, possieda esclusivamente un’anzianità compresa tra quindici e non più di venti anni. Ne consegue che il militare con anzianità utile al 31.12.1995 ricompresa tra quindici e diciotto anni ha diritto alla rideterminazione della sola quota retributiva con il coefficiente annuo del 2,44%.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente dell’Esercito italiano con decorrenza dal 1982 e collocato in congedo dal 31.12.2020, è titolare di un trattamento pensionistico calcolato con il sistema misto dall’INPS a decorrere dal 01.01.2021. Ha chiesto la rideterminazione della pensione sulla base dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973, lamentando l’applicazione della più sfavorevole aliquota del 35% prevista dall’art. 44 del medesimo d.p.r. per il personale civile.

In particolare il ricorrente — destinatario di trattamento misto ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, legge n. 335/1995, non avendo maturato al 31.12.1995 un servizio utile pari o superiore a diciotto anni — ha domandato, senza esito, all’INPS in data 31.08.2022 il ricalcolo del trattamento. Ha quindi depositato ricorso presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, insistendo per l’accoglimento.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico muove dalla sentenza n. 1/2021/QM/PRES delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, che in funzione nomofilattica ha circoscritto l’applicazione dell’art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 a tre requisiti letteralmente individuati: la definitiva cessazione dal servizio, la concreta maturazione del diritto alla pensione normale e il possesso, all’epoca della cessazione, di un’anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.

Da tali premesse le Sezioni Riunite hanno enucleato il principio secondo cui la quota retributiva della pensione mista va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il relativo coefficiente annuo del 2,44%. L’aliquota del 44% resta quindi inapplicabile a quei militari che a quella data vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni.

Nel caso concreto il ricorrente ha maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore agli anni diciotto. Il Giudice unico riconosce pertanto il diritto alla rideterminazione della quota retributiva del trattamento in godimento mediante applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44% per ciascuno degli anni maturati fino al 31.12.1995, nei termini espressi dalla pronuncia nomofilattica.

Quanto agli accessori, al ricorrente spettano interessi e rivalutazione monetaria secondo la regola dell’assorbimento: l’importo dovuto a titolo di interessi va detratto dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione, calcolata ex art. 150 disp. att. c.p.c. sulla base degli indici ISTAT, anno per anno, dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo, con richiamo alla Sez. Riun. n. 10/2002/QM e all’art. 167, comma 3, c.g.c.. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali, composte solo dalla sopravvenuta pronuncia nomofilattica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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