Resa del conto giudiziale distingue debito di custodia e debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 257 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Lo spartiacque tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. In assenza di tale gestione, il rapporto si esaurisce in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’Ente, con conseguente configurazione del solo debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al n. 24055 del Registro di Segreteria, ha ad oggetto il conto giudiziale riferito all’esercizio finanziario 2019, presentato da un dipendente del Comune in qualità di consegnatario di beni mobili dell’Ente locale. Nella relazione istruttoria il Magistrato ha dubitato della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza.

La Procura Regionale, con conclusioni depositate l’11 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza del 14 novembre 2024 il Pubblico Ministero ha concordato, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti al Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della qualificazione del rapporto di consegna, verificando se i beni oggetto del conto siano riconducibili a un debito di custodia o a un semplice debito di vigilanza. La gestione oggetto del conto non riguarda materie per le quali il consegnatario abbia debito di custodia, ma si sostanzia in un conto meramente ricognitivo, riferito a beni eterogenei, di natura diversa e anche a carattere durevole.

Si tratta di beni in uso presso le diverse articolazioni del Comune, destinati a utilizzazione duratura e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente locale. Per tali beni la giurisprudenza contabile consolidata esclude l’obbligo di resa del conto giudiziale, come affermato, tra le altre, dalla Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, dalla Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, dalla Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e dalla Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023.

La Corte individua l’elemento discriminante nella gestione di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio. Solo il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato da beni destinati a ricostituire le scorte operative, è obbligato alla resa del conto.

Il consegnatario per debito di vigilanza, non soggetto a tale obbligo, è invece il singolo dipendente in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte assegnate all’Ufficio.

Poiché nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia, data la natura eterogenea e durevole degli stessi e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino, la Corte ritiene configurato il solo obbligo di vigilanza. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio e la restituzione del conto all’Amministrazione, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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