Controlli interni: accertata inadeguatezza del sistema nel Comune in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 58 del 07.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione degli enti locali comprende la verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni, quale presidio di legalità contabile, trasparenza e sana gestione delle risorse pubbliche. Le Sezioni regionali della Corte dei conti accertano l’adeguatezza e l’effettività degli strumenti di controllo previsti dagli artt. 147 e 148 del d.lgs. n. 267/2000, anche mediante il referto annuale trasmesso dall’ente. L’assenza o inadeguatezza dei controlli di gestione, strategico e sulla qualità dei servizi integra una violazione degli obblighi di corretta amministrazione, cui consegue l’invito a intraprendere le iniziative necessarie al superamento delle criticità. La funzione di controllo conserva natura collaborativa e non sanzionatoria, salva la sanzione pecuniaria prevista per i casi di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti.
Il Fatto
Il Comune di Gioia Tauro ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Calabria il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l’esercizio 2020, mediante l’applicativo “Con.Te.”. La relazione-questionario ha reso necessaria un’istruttoria integrativa, avviata con nota del magistrato istruttore e proseguita con successivo sollecito.
L’ente ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando un quadro gestionale segnato da dichiarato dissesto finanziario, carenze di organico, assenza di figure apicali in settori nevralgici e criticità connesse all’emergenza pandemica. Su tale base la Sezione ha esaminato le singole tipologie di controllo interno e assunto le proprie determinazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’inquadramento normativo dei controlli interni. L’art. 148, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce alle Sezioni regionali il compito di verificare annualmente il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio degli enti locali. Il successivo comma 4 prevede la possibilità di irrogare agli amministratori una sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo.
La Sezione richiama la giurisprudenza contabile secondo cui i controlli interni costituiscono il presidio della trasparenza e dell’integrità della gestione delle risorse pubbliche e un contrappeso dell’autonomia territoriale. Il loro mancato esercizio riduce la salvaguardia degli equilibri di bilancio e rischia di alterare i processi decisionali, favorendo abusi, sprechi o cattiva amministrazione.
Dall’esame istruttorio emerge che per il controllo di gestione, quello strategico e quello sulla qualità dei servizi non sono stati previsti né prodotti i relativi report; per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, sugli equilibri finanziari e sugli organismi partecipati non risultano adottate azioni correttive. L’ente ha addotto l’estrazione casuale degli atti e le criticità strutturali descritte in premessa, confermando l’assenza di incidenza degli esiti del controllo di gestione sulla scelta dei settori da sottoporre a verifica.
Il Collegio prende atto delle difficoltà rappresentate e delle giustificazioni rese, ma rileva il carattere non meramente formale degli adempimenti. Invita pertanto l’ente a implementare il numero di atti sottoposti a controllo, ad attivare ispezioni sulle aree a rischio e a rendere operativi il controllo di gestione e quello strategico, riservandosi di verificare nel successivo ciclo di controllo le misure adottate.
La Sezione accerta così l’inadeguatezza del controllo di gestione, la mancata attivazione del controllo strategico e di quello sulla qualità dei servizi, nonché la parziale adeguatezza delle altre tipologie, disponendo la trasmissione della deliberazione agli organi dell’ente e la sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Nota della Redazione
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