Controlli interni degli enti locali: parziale adeguatezza e misure correttive (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 105 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 148 d.lgs. n. 267/2000, le Sezioni regionali di controllo verificano annualmente il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, in funzione del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. All’esito dell’analisi dei referti, la Sezione può accertare la parziale adeguatezza di tale sistema e invitare l’ente ad adottare idonee misure correttive. Il controllo conserva natura collaborativa: il suo esito principale resta l’adozione delle misure rimesse alla decisione dell’ente stesso, restando ferma la possibilità, per le Sezioni giurisdizionali, di irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 148, comma 4, TUEL nei casi di assenza o inadeguatezza degli strumenti di controllo.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania i referti sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2020 e 2021, redatti sui questionari predisposti dalla Sezione delle Autonomie. La Sezione ha esaminato congiuntamente i due referti, in continuità con le precedenti annualità.
Dal questionario sono emerse alcune criticità e alcuni margini di miglioramento del sistema. La Sezione ha quindi rimesso la questione all’esame collegiale e ha adottato la deliberazione, accertando la parziale adeguatezza del sistema e rivolgendo all’ente una serie di raccomandazioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 148 TUEL, come riformulato dal d.l. n. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, attribuisce alle Sezioni regionali il compito di verificare annualmente il funzionamento dei controlli interni. Il sistema si articola in distinte tipologie: controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, strategico, sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, l’ente ha indicato l’uso di “altre tecniche specifiche” di campionamento, senza precisarle, e non ha collegato gli esiti dei controlli dell’anno precedente alla selezione dei settori e degli atti da sottoporre a verifica. La Sezione invita a definire criteri che valorizzino profili quantitativi e qualitativi.
Sul controllo di gestione, l’ente ha risposto “Non ricorre la fattispecie”, senza chiarirne le ragioni. La Sezione richiama la finalità del controllo, che deve accompagnare le strutture operative nell’individuazione tempestiva degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati.
Il controllo strategico e il controllo sugli equilibri finanziari hanno ricevuto risposte positive, senza criticità significative. Sul controllo sugli organismi partecipati l’ente ha utilizzato più volte l’opzione “Nd”, che la Sezione riserva ai casi di disfunzioni interne e che richiede chiarimenti.
Il controllo sulla qualità dei servizi presenta i margini di miglioramento più ampi: le rilevazioni non si estendono agli organismi partecipati, i risultati delle indagini non sono pubblicati, mancano confronti sistematici con altre amministrazioni e forme di coinvolgimento degli stakeholder. Sulle appendici, la Sezione rileva una progressione positiva tra il 2020 e il 2021 quanto all’emergenza sanitaria e ricorda, per il PNRR, l’esigenza di una corretta allocazione in bilancio delle risorse e di idonei sistemi di controllo del loro impiego.
Su queste basi la Sezione accerta la parziale adeguatezza del sistema integrato dei controlli interni e invita l’ente ad adottare idonee misure correttive, secondo le considerazioni e le raccomandazioni della parte motiva, riservandosi ogni ulteriore valutazione.
Nota della Redazione
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