Partecipazione universitaria al GAL richiede motivazione su sostenibilità e convenienza (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 129 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP sugli atti di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche si applica anche all’adesione di un’università a un Gruppo di Azione Locale costituito in forma societaria. La clausola derogatoria dell’art. 5, comma 1, TUSP, che esonera dall’obbligo di motivazione analitica i casi di conformità a espresse previsioni legislative, ha portata eccezionale e non estensiva: opera solo quando il legislatore autorizzi direttamente la specifica operazione, non quando si limiti ad attribuire alla pubblica amministrazione la facoltà di costituire società o acquisire partecipazioni in determinati ambiti settoriali. L’art. 4, comma 6, TUSP, nel richiamare i regolamenti europei sui GAL, incide sul solo vincolo di attività, senza esentare l’operazione dagli ulteriori requisiti motivazionali. Persiste pertanto l’onere di motivare analiticamente la sostenibilità finanziaria oggettiva, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il Fatto
Il Consiglio di amministrazione di un’università ha deliberato l’acquisto di una quota di partecipazione del valore di euro 1.000,00 in una società consortile a responsabilità limitata costituita in forma di Gruppo di Azione Locale, operante nell’ambito della programmazione Leader. L’operazione è stata sottoposta alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP.
La scelta dell’ateneo muove dalla valenza scientifica e di Terza Missione della progettualità e degli ambiti tematici coinvolti. La società è stata selezionata dalla Regione per l’assegnazione di un contributo pubblico di euro 6.003.397,24. L’adesione è stata subordinata all’approvazione di modifiche statutarie, dirette ad adeguare lo statuto societario alle norme di ateneo e al TUSP, tra cui l’esclusione delle istituzioni universitarie dall’obbligo di contribuzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto l’ambito soggettivo e oggettivo del controllo. L’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, richiamato dall’art. 1 TUSP, include espressamente le istituzioni universitarie, mentre l’acquisto di una partecipazione prima non detenuta integra la fattispecie dell’art. 5, comma 3, TUSP. La competenza spetta alla Sezione regionale, avendo l’ateneo sede nella regione.
Nel merito, la Corte affronta il nodo dell’art. 5, comma 1, TUSP. Poiché la legge non prevede espressamente la forma societaria per i GAL, non opera l’esonero da motivazione analitica. L’orientamento che ritiene sottratti al controllo gli atti di costituzione dei GAL è respinto: la clausola derogatoria ha portata eccezionale e va interpretata in modo non estensivo, richiedendo un intervento diretto del legislatore. La conferma arriva dalle Sezioni riunite n. 43/2024, che hanno chiarito come l’art. 4, comma 6, TUSP estenda il vincolo di attività, senza esentare l’operazione dai requisiti motivazionali dell’art. 5.
Su questa base la Sezione verifica la sostenibilità finanziaria. Quella soggettiva è ritenuta sussistente, data la copertura in bilancio e l’esclusione di futuri impegni di spesa. Quella oggettiva, invece, non è dimostrata: il piano finanziario non contiene proiezioni puntuali di ricavi, costi e flussi di cassa, né stime sull’evoluzione patrimoniale, sulla patrimonializzazione o su accantonamenti. Il Collegio osserva che la copertura dei costi sembra fondarsi su contributi pubblici e privati, configurando una gestione di natura para-associativa, incompatibile con la necessità che la società raggiunga l’equilibrio economico attraverso l’attività sociale, secondo il metodo economico indicato dalle Sezioni riunite n. 11/SSRRCO/QMIG/2024.
Anche la convenienza economica resta indimostrata, non emergendo un livello di redditività adeguato al capitale investito. La Corte rileva infine un possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato: la facoltà assembleare di determinare contributi annuali gravanti sui soci, tra cui numerosi enti locali, potrebbe tradursi in un meccanismo di copertura delle perdite, in tensione con gli artt. 106 e 107 TFUE e con i criteri della sentenza Altmark. Il contrasto non riguarda l’acquisto in sé, ma il complessivo funzionamento dell’organismo societario. Da qui il parere parzialmente negativo, con trasmissione e pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
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