Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio con pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 25 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 d.lgs. n. 174/2016 si conclude con sentenza che, accertato il tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma agevolata determinata dal collegio, dichiara definito il giudizio ai sensi del comma 8. La decisione così pronunciata è espressamente qualificata non impugnabile dal comma 9 della stessa disposizione. Le spese del giudizio sono poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, tutte le volte che dagli elementi probatori acquisiti emerga con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio, tra gli altri, un soggetto già assessore al personale di un ente locale, imputandogli a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa un danno erariale conseguente all’assunzione di un dirigente privo del prescritto titolo di laurea. La contestazione mossa al convenuto consisteva nell’omessa denuncia alle autorità competenti della situazione di irregolarità. L’atto di citazione ha quantificato la pretesa, pro quota, in euro 26.702,77 oltre accessori.

Il convenuto, costituendosi, ha presentato istanza di definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016, dichiarandosi disponibile al versamento di una somma onnicomprensiva. Il Pubblico Ministero ha espresso parere positivo. Con decreto presidenziale il collegio ha ammesso il convenuto alla definizione agevolata, fissando la somma in euro 5.340,55 e il termine di trenta giorni per il pagamento, rinviando la causa alla camera di consiglio per la verifica dell’adempimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il meccanismo dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016. Il comma 1 consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di richiedere, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

I commi 6 e 7 attribuiscono al collegio il compito di deliberare in camera di consiglio, motivando sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno. In caso di accoglimento, il collegio determina la somma e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento, stabilendo l’udienza nella quale accertare l’avvenuto tempestivo e regolare pagamento in unica soluzione.

Il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese; il comma 9 qualifica espressamente non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado. Nel caso concreto, l’ammissione al rito è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma fissata, come comprovato dalla ricevuta del bonifico e dalla successiva reversale di incasso emessa dall’ente per l’importo previsto di euro 5.340,55.

La Sezione dichiara pertanto la definizione del giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. Quanto alle spese, liquidate in euro 99,65, esse sono poste a carico del convenuto secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché dagli elementi probatori in atti risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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