Inammissibile il parere sulla proroga dei dirigenti attuatori PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 128 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di parere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è ammissibile solo se attiene, sotto il profilo oggettivo, alla materia della contabilità pubblica. La nozione dinamica di contabilità pubblica non estende la funzione consultiva a tutte le questioni che coinvolgono il personale, ma solo a quelle che sollecitano l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa. Ove la disposizione oggetto del quesito persegua il diverso fine dell’efficienza amministrativa, il nesso con la contabilità pubblica è escluso e la richiesta è inammissibile. Gli stessi requisiti valgono per i pareri in materia di PNRR.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune della provincia di Napoli, privo di personale di qualifica dirigenziale, ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per la Campania un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito verteva sull’applicabilità dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che consente di trattenere in servizio, fino al 31 dicembre 2026, i dirigenti generali, anche apicali, attuatori di interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’Ente ha chiesto di sapere se la norma possa applicarsi anche ai responsabili di servizi che, ai sensi degli artt. 107 e 109 del d.lgs. n. 267/2000, espletano funzioni dirigenziali in un Comune privo di dirigenza. Il magistrato istruttore ha richiesto la trattazione in sede collegiale e il Collegio ha esaminato in via preliminare l’ammissibilità della richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto il profilo soggettivo, ritenendolo soddisfatto: la richiesta proviene dal Sindaco, legale rappresentante dell’Ente, in conformità al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni regionali di controllo.
Sul piano oggettivo, invece, il Collegio ha escluso che il quesito attenga alla materia contabile. La disposizione invocata introduce una disciplina transitoria volta a non indebolire le amministrazioni nella delicata fase di attuazione degli interventi del PNRR, consentendo di avvalersi delle figure dirigenziali apicali chiamate a garantirne il conseguimento. Come emerge dalla rubrica, la norma detta disposizioni per l’efficienza della pubblica amministrazione: la deroga mira a garantire l’efficienza amministrativa, non il contenimento della spesa.
Sul punto le Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 54/2010, hanno chiarito che materie estranee al nucleo originario della contabilità pubblica, come quella del personale, possono esservi ricondotte solo quando il quesito investa norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali a specifici obiettivi di contenimento della spesa. Al di fuori di questa ipotesi si è oltre i limiti oggettivi di competenza di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, come ribadito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG.
La Corte ha ritenuto che anche l’art. 46 della legge n. 238/2021, per i pareri in materia di PNRR, richieda l’attinenza alla materia contabile e che i pareri debbano vertere sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica alle attività finanziate con le risorse del Piano. Ne segue che il quesito sarebbe inammissibile anche sotto tale diverso titolo.
Ferma l’inammissibilità, il Collegio ha richiamato il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione Pubblica prot. n. 6401 del 26 gennaio 2024, condividendone l’orientamento: la norma, derogando al generale divieto di trattenimento in servizio, individua quali destinatari i dirigenti, e in particolare i dirigenti generali anche apicali, sicché essa non si applica ai responsabili degli uffici e dei servizi dei Comuni privi di personale dirigenziale.
Nota della Redazione
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