Parere negativo sull’acquisto di partecipazione societaria da parte di università pubblica (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 73 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, TUSP interviene nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione negoziale, e ha per oggetto la conformità dell’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico. L’esonero dall’obbligo di motivazione analitica opera solo quando la legge statale o regionale istituisce direttamente la società o ne impone la costituzione, non quando si limiti a delineare un progetto di sviluppo. All’ente societario pubblico incombe l’onere di dimostrare la stretta necessità della società per le proprie finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la ragionevolezza della scelta rispetto a forme alternative di gestione e l’inesistenza di profili di aiuto di Stato. La mancanza di uno solo di tali oneri giustifica il parere negativo.
Il Fatto
Il Rettore di un ateneo campano trasmetteva alla Sezione regionale di controllo la delibera del Consiglio di amministrazione con cui si approvava la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata, con partecipazione pubblica pari al 10% del capitale e un socio privato fondatore titolare del 40%. L’operazione si inquadrava in un progetto regionale di sviluppo dell’economia del mare, avviato con un protocollo d’intesa e con una legge regionale che ne indicava gli obiettivi.
Richiesta la documentazione integrativa, l’ateneo versava agli atti statuto, schema di atto costitutivo e piano economico-finanziario, nonché i verbali della commissione interna per la razionalizzazione delle partecipazioni. All’esito dell’istruttoria, il magistrato deferiva la questione al Collegio per la pronuncia ex art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti soggettivi e oggettivi del controllo. L’ateneo rientra tra le amministrazioni pubbliche richiamate dal TUSP, e l’atto di costituzione di una società mista rientra nello spettro applicativo della norma. La competenza della Sezione regionale è radicata dal criterio di riparto dell’art. 5, comma 4, TUSP, che la individua per gli atti delle università aventi sede nella regione.
Nel merito, la Corte ha escluso che il richiamo alla legge regionale valesse a integrare l’eccezione delle espresse previsioni legislative. La disposizione invocata si limita a sostenere l’avvio di un progetto di sviluppo, senza istituire né imporre la costituzione di un soggetto societario. Il Collegio ha precisato che la deroga presuppone che sia la legge stessa a prevedere la società, con determinazione dei suoi elementi essenziali, e che la Regione non avrebbe comunque potuto imporre agli atenei la costituzione di un organismo societario, stante l’autonomia universitaria.
La Corte ha poi scrutinato il vincolo di stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali, ricostruendo la cd. terza missione alla luce della disciplina sull’autovalutazione e la valutazione periodica. L’ampio oggetto sociale della società, a fronte di una motivazione sintetica dell’ateneo, è parso esprimere assonanze con gli scopi universitari ma non a dimostrare l’indispensabilità del modello societario per il perseguimento delle mission istituzionali.
Sul piano della sostenibilità finanziaria, il Collegio ha censurato la lettura riduttiva dell’esposizione patrimoniale. Lo statuto prevede il versamento di contributi annuali ulteriori rispetto ai conferimenti, e la clausola statutaria non contempla in via esclusiva la possibilità di apporti in natura da parte degli atenei: ne deriva il rischio di elusione del divieto di soccorso finanziario di cui all’art. 14, comma 5, TUSP. Il piano economico-finanziario, pur trasmesso in istruttoria, non risulta richiamato nella delibera, e non chiarisce il coinvolgimento del personale universitario né le procedure di reclutamento.
Il Collegio ha inoltre rilevato la mancata considerazione di forme alternative di gestione o di partenariato, la violazione dell’art. 7 TUSP per l’assenza di procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio privato fondatore, qualificato come soggetto di diritto privato, e l’assenza di motivazione sulla scelta dell’organo amministrativo collegiale in luogo dell’amministratore unico. Infine, ha riscontrato l’istituzione di organi societari ulteriori rispetto a quelli codicistici, in contrasto con l’art. 11, comma 9, lett. d), TUSP, e l’omessa indicazione degli obblighi di servizio pubblico e delle relative compensazioni, rilevanti ai fini della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Il parere è pertanto negativo.
Nota della Redazione
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