Rito abbreviato contabile: pagamento parziale e spese a carico del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 121 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa definito con rito abbreviato ai sensi dell’art. 130 c.g.c., l’avvenuto pagamento della somma offerta dal convenuto nei termini ammessi determina la dichiarazione di estinzione del processo per la parte nei cui confronti il rito è stato definito. Il Collegio provvede comunque sulle spese di giudizio, che liquida e pone a carico del convenuto risultato virtualmente soccombente. La relativa condanna si fonda sulla persistente evidenza della responsabilità per l’illecito ascritto, desunta dagli elementi probatori in atti e dalle risultanze del processo penale. Il pagamento dell’importo offerto non elide, dunque, l’onere delle spese, ma esaurisce la pretesa risarcitoria nei limiti della definizione abbreviata.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio un appuntato scelto per il pagamento, in solido con altro convenuto, di euro 15.000,00 a titolo di danno all’immagine arrecato al Ministero della Difesa in dipendenza di fatti di reato commessi durante il servizio nel Corpo dei Carabinieri. I reati contestati sono la falsità ideologica in atti pubblici e la soppressione e occultamento di atti veri, previsti dagli artt. 479 e 490 cod. pen.
Il convenuto era stato condannato con sentenza del Tribunale di Brescia, riformata in appello solo in punto sanzionatorio e divenuta irrevocabile. Nella ripartizione interna del danno gli è imputato un terzo, pari a euro 5.000,00. Con la comparsa di costituzione chiede di accedere al rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante offerta del 30% del danno addebitatogli, pari a euro 1.500,00, previo parere favorevole del Pubblico Ministero. La Sezione accoglie l’istanza e fissa l’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda gli effetti del pagamento dell’importo offerto nell’ambito del rito abbreviato e il regime delle spese nella relativa definizione. Il Collegio rileva che sussistono i presupposti per definire il giudizio nei confronti del convenuto ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c., essendo intervenuto il tempestivo pagamento documentato in atti.
In udienza le parti presenti hanno concordemente chiesto dichiararsi l’estinzione del processo per l’avvenuto adempimento. La Corte ritiene di dover provvedere anche sulle spese di giudizio, come imposto dalla medesima norma. Le liquida in euro 93,10 e le pone a carico del convenuto virtualmente soccombente, in linea con la giurisprudenza costante della Sezione, richiamata nel provvedimento con il precedente n. 127/2022.
Il fondamento della condanna alle spese è esplicitato: dagli elementi probatori in atti, tra cui le risultanze del processo penale, risulta con sufficiente evidenza la responsabilità per l’illecito ascritto. La definizione abbreviata, quindi, non equivale a un accertamento di insussistenza della pretesa, ma a una modalità alternativa di chiusura del giudizio che presuppone l’offerta e il pagamento dell’importo e lascia integro l’onere delle spese per il convenuto.
Il dispositivo dichiara pertanto definito il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. nei confronti del convenuto e lo condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come indicato. La decisione è assunta in camera di consiglio e depositata in Segreteria.
Nota della Redazione
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