Inammissibile il conto giudiziale privo dei versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 152 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente contabile della riscossione, previsto dal modello 21 di cui al d.p.r. n. 194/1996, deve rappresentare in modo completo, chiaro e verificabile le operazioni di carico e di scarico. Le somme riscosse tramite POS o carta di credito rientrano nella nozione ampia di maneggio di denaro pubblico e devono essere incluse nel conto, ma non possono essere iscritte nella colonna dei versamenti in tesoreria. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche come versamenti non è una mera imprecisione formale: essa priva il conto dell’elemento essenziale che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente e rende impossibile la verifica dello scarico. Ne consegue l’inammissibilità del conto, con necessità di un nuovo deposito, restando escluso che il giudice possa supplire alle omissioni del contabile o ricostruire d’ufficio la gestione.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, relativo alla riscossione di entrate tributarie. Il magistrato relatore ha investito il Collegio con una relazione di irregolarità, rilevando che il conto era stato redatto in difformità dal modello 21 e che, nella colonna dedicata ai versamenti in tesoreria, erano state indicate le riscossioni effettuate tramite POS.
L’agente contabile si è costituito sostenendo la regolarità sostanziale della gestione. Ha dedotto che le somme incassate elettronicamente non entrano mai nella sua materiale disponibilità, ma sono accreditate direttamente sul conto di tesoreria dell’ente, con conseguente esclusione del maneggio di denaro pubblico. Ha inoltre invocato l’assenza di ammanchi e di danno erariale, chiedendo il discarico dei conti. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dei modelli di rendicontazione. Il d.p.r. n. 194/1996 distingue il conto dell’economo, affidato al modello 23, dal conto del riscuotitore, affidato al modello 21. Quest’ultimo esige l’indicazione delle generalità dell’agente, del periodo di gestione, degli estremi della riscossione e, soprattutto, dei versamenti in tesoreria, con il numero di quietanza e il relativo importo.
Da tale impianto discende che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, imperniata su due aggregati distinti: il carico, che è l’ammontare delle somme riscosse e genera il debito dell’agente verso l’ente, e lo scarico, che è l’ammontare delle somme riversate in tesoreria ed estingue, in tutto o in parte, quel debito. La loro separazione è imprescindibile, perché incarna l’equazione che il giudizio di conto è chiamato a verificare. La Corte richiama i principi della giurisprudenza contabile secondo cui il conto va esaminato nella sua interezza e la prevalenza della sostanza sulla forma non può derogare all’obbligo di completa e idonea rappresentazione (Sez. Molise 25/2018; Sez. Veneto 238/2022; Sez. Piemonte 144/2011).
Su questa base il Collegio affronta la questione preliminare. Aderendo all’orientamento prevalente, esso afferma che la nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e comprende tutti i crediti dell’amministrazione che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite subagenti, POS o conto corrente postale. Ne deriva l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto anche per gli incassi con carta di credito. Vengono richiamate in tal senso le pronunce delle sezioni regionali Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022.
Il passaggio decisivo riguarda però la struttura del conto. Poiché lo stesso conto analizzato espone nella sezione dei versamenti in tesoreria unicamente i dati delle riscossioni tramite POS, l’atto non documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente. L’errata classificazione non è una semplice imprecisione, ma carenza di un elemento essenziale, che rende il conto intrinsecamente non verificabile. La Corte richiama il principio per cui il conto redatto su modello irrituale resta qualificabile come conto giudiziale se contiene comunque gli elementi richiesti (C. Conti Sez. I n. 14/1985); nella specie, al contrario, manca proprio l’elemento che consente di incardinare il giudizio.
Il Collegio precisa infine che l’ordine di integrazione documentale può operare solo quando il conto sia ontologicamente esistente e strutturalmente formato. Il contabile deve garantire un conto integralmente formato e autosufficiente, idoneo a consentire la valutazione della gestione senza ricostruzioni esterne. Il giudice non può supplire alle omissioni né ricostruire autonomamente la gestione. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto e nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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