Inammissibile il parere su pagamento di sentenza e responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 72 del 27.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata alla riconducibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e alla sussistenza delle condizioni di generalità, astrattezza e non interferenza con altre funzioni. La richiesta che non solleciti l’interpretazione di norme di contabilità pubblica, ma implichi una valutazione di concreti comportamenti amministrativi, è inammissibile sotto il profilo oggettivo, anche perché rischia di immettere la Sezione nel processo decisionale dell’ente e nella sua attività gestionale. La funzione consultiva non può avere ad oggetto condotte suscettibili di iniziative della Procura contabile o di esame della giurisdizione contabile, ordinaria o tributaria.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo della Campania, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il quesito verteva su due aspetti: se l’ente, dopo la notifica di una sentenza esecutiva del giudice del lavoro, fosse tenuto a corrispondere al Segretario comunale l’indennità di risultato per l’anno 2013 con aggravio di spesa sul bilancio; e se, in caso di esecuzione coattiva, amministratori e funzionari potessero incorrere in responsabilità erariale.

La richiesta muoveva da una vicenda articolata: una sentenza del Giudice del Lavoro aveva condannato il Comune al pagamento della somma, con trasmissione degli atti alla Procura contabile per la valutazione di eventuali profili di responsabilità erariale. Il Sindaco prospettava inoltre l’intenzione di proporre gravame e richiamava una precedente condanna della Corte dei conti per indebita erogazione della stessa indennità relativa agli anni 2010-2011, che aveva riguardato i precedenti amministratori e il funzionario che avevano adottato la determina di liquidazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina in via preliminare l’ammissibilità dell’istanza, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, provenendo dal Sindaco, organo legittimato ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 quale rappresentante dell’ente locale.

Il nodo si sposta sul profilo oggettivo. Richiamando le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006 e n. 9/AUT/2009 e delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10, la Sezione ricorda che la contabilità pubblica comprende la normativa e gli atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria, i bilanci e i relativi equilibri, la gestione delle spese e i controlli. L’ampliamento della nozione, precisa la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG, non riguarda le materie in sé, ma solo le specifiche questioni che implichino l’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica recanti limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa.

Nel caso concreto il quesito non sollecita l’interpretazione di alcuna di tali norme. Esso investe invece la concreta attività gestionale e amministrativa dell’ente, ricadente nella competenza esclusiva dell’autorità che la svolge. La funzione consultiva, osserva la Sezione, deve restare estranea alla co-amministrazione, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della Corte, e può riguardare solo richieste volte a ottenere un esame astratto su temi generali.

La Sezione sottolinea poi un profilo ulteriore di interferenza: il quesito sub b) implica una valutazione di comportamenti amministrativi che potrebbero formare oggetto di iniziative, anche eventuali, della Procura della stessa Corte dei conti e di esame della giurisdizione contabile. Ciò esclude ogni possibilità di intervento consultivo.

Ne deriva la declaratoria di inammissibilità della richiesta sotto il profilo oggettivo. La Sezione dispone la trasmissione del parere all’Amministrazione interessata a cura della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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