Controllo spese elettorali: obbligo di consuntivo anche in assenza di spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 91 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali grava su tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni elettorali comunali, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano ricevuto fonti di finanziamento, essendo in tal caso l’obbligo assolto mediante una dichiarazione negativa. Tale adempimento è funzionale sia alle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale, sia al corretto e tempestivo svolgimento del controllo intestato ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti. Il rispetto del termine di deposito previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012 integra il presupposto di regolarità del consuntivo, che il Collegio accerta nei sensi indicati in parte motiva.
Il Fatto
La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali della lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia dell’8-9 giugno 2024, con turno di ballottaggio del 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria, costituitosi con decreti del 25 settembre e 20 dicembre 2024 e insediatosi con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG, ha avviato l’istruttoria con la deliberazione n. 132/2024/CSE, richiedendo al Presidente del Consiglio comunale di Perugia specifici dati.
Il conto consuntivo della lista è pervenuto il 21 agosto 2024, assunto in pari data al prot. n. 2145. Il Collegio ha poi esperito due supplementi istruttori, con note del 15 gennaio 2025 e del 26 febbraio 2025, e ha ricevuto le relative risposte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, fissandoli in 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese delle formazioni politiche è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti e si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio opera una netta distinzione di competenze: il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993, mentre alle Sezioni regionali spetta la verifica delle spese delle liste.
Il passaggio centrale riguarda l’ambito soggettivo dell’obbligo di deposito. Il Collegio afferma che l’obbligo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche se non hanno sostenuto spese né ricevuto finanziamenti. In tale ipotesi l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa, soluzione coerente con le esigenze di trasparenza e con il corretto svolgimento delle operazioni di controllo, che impongono ai Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Quanto al rispetto del termine, il Collegio verifica che il consuntivo della lista è pervenuto il 21 agosto 2024, entro il termine del 29 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 15 luglio 2024, secondo il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
Nel merito, dal consuntivo emerge che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto spese, come confermato dalla documentazione trasmessa dai delegati. Il Collegio, pertanto, accerta la regolarità del conto consuntivo e dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale di Perugia per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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