Comodato gratuito immobile comunale ad amministrazione statale per finalità culturali (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 98 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli enti locali sono tenuti a gestire il proprio patrimonio immobiliare assicurandone la valorizzazione. Il dissesto finanziario, che impone la gestione del patrimonio disponibile come fonte diretta di reddito, non costituisce un divieto assoluto di disposizione del bene. La concessione in comodato d’uso gratuito ad un’Amministrazione dello Stato, per finalità istituzionali di valorizzazione culturale, è ammissibile anche in capo ad un Comune in dissesto, senza oneri di gestione a carico dell’ente, allorché il bene sia in comproprietà con altri enti e non possa essere autonomamente alienato o locato. Resta ferma la discrezionalità dell’ente nella ponderazione degli interessi e nella verifica della compatibilità finanziaria dell’atto dispositivo.

Il Fatto

Tre Comuni sono comproprietari pro indiviso di un immobile edificato negli anni Trenta del secolo scorso ed un tempo adibito a sede municipale. Uno di essi ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione consiliare del 2023. I comproprietari, dopo aver coinvolto il Terzo settore per la ristrutturazione del bene, hanno sottoscritto un contratto di locazione di quattordici anni con scadenza nel 2033.

Alla scadenza, i comproprietari intendono concedere l’intero stabile in comodato d’uso gratuito per ottanta anni ad una Direzione regionale museale del Ministero della Cultura, per realizzare un polo espositivo archeologico. Il Sindaco del Comune in dissesto chiede alla Sezione regionale di controllo se tale concessione sia compatibile con la condizione dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla disciplina del federalismo demaniale e dai principi dell’art. 119, comma 7, della Costituzione, che riconosce ai Comuni un proprio patrimonio. Il d.lgs. n. 85/2010 vieta agli enti in stato di dissesto di alienare i beni attribuiti, consentendone l’utilizzo solo per finalità di carattere istituzionale.

La disciplina del dissesto, contenuta negli artt. 244 e ss. del d.lgs. n. 267/2000, secondo la richiamata deliberazione della Sezione regionale per la Sicilia n. 183/2021, impone che la gestione del patrimonio disponibile sia fonte diretta di reddito, mediante canoni o alienazioni. Tuttavia, la Sezione ritiene che tale orientamento vada raccordato con il principio di valorizzazione dei beni pubblici.

L’art. 58 del d.l. n. 112/2008 pone in capo agli enti l’obbligo di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare. L’art. 9 della Costituzione e il Codice dei beni culturali assegnano a tutti i livelli istituzionali il compito di assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del patrimonio culturale.

La Sezione valorizza il dato specifico della comproprietà: il Comune in dissesto non può alienare o locare il bene senza l’unanime volontà degli altri proprietari. Il comodato ad un’Amministrazione statale consente la collaborazione tra soggetti pubblici, solleva l’ente dalle spese di gestione e manutenzione e realizza finalità di fruizione collettiva.

La Sezione richiama l’art. 1, comma 439, della legge n. 311/2004, che abilita gli enti locali a concedere in uso gratuito immobili propri alle Amministrazioni dello Stato per le loro finalità istituzionali. Su tali basi formula parere positivo, salva restando la responsabilità dell’ente nella valutazione degli interessi e della compatibilità finanziaria dell’atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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