Responsabilità contabile e cancellazione delle espressioni offensive in appello (Corte dei Conti Sez. II App. n. 6 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di erogazione di un contributo pubblico a destinazione vincolata a una società privata, il rapporto di servizio si configura tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico. La qualifica di amministratore di fatto postula l’esercizio continuativo e significativo di poteri gestionali, non necessariamente di tutti né del potere di rappresentanza verso i terzi. Accertato lo sviamento del finanziamento dalla finalità pubblica, il danno erariale è pari all’intero importo erogato, per l’inscindibilità dell’operazione finanziata, non essendo rilevante che singole voci di spesa siano state effettivamente sostenute. L’atto d’appello contenente espressioni offensive verso il collegio di prime cure è soggetto a cancellazione ex art. 89 cod. proc. civ., con trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine competente.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna ha condannato in solido una società in liquidazione e il suo amministratore, in proprio e quale già rappresentante legale, a risarcire alla Regione autonoma della Sardegna oltre 542.000 euro, oltre rivalutazione e interessi, per l’indebita percezione di contributi a valere sul POR FERS 2007-2013.
Il finanziamento, concesso per un piano di sviluppo aziendale nel settore della nautica innovativa, era stato revocato da Sardegna Ricerche dopo le indagini di polizia giudiziaria, che avevano contestato spese del personale e prestazioni di terzi non reali, dichiarazioni non veritiere e mancata realizzazione del progetto. Gli appellanti hanno impugnato la condanna deducendo vizi di motivazione, contestando la qualifica di amministratore di fatto e il dolo, e chiedendo in subordine la riduzione del danno.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio ha accolto la richiesta della Procura generale di cancellare alcune espressioni dell’atto di appello, giudicate offensive o gravemente sconvenienti verso il collegio di prime cure. Il riferimento è all’art. 89 cod. proc. civ., ritenuto applicabile anche al processo contabile, con conseguente trasmissione delle copie della sentenza, dell’atto di gravame e della decisione impugnata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente per le valutazioni disciplinari.
Nel merito, la Corte ha confermato la qualifica di amministratore di fatto in capo all’appellante. Questi aveva sottoscritto la convenzione ed è stato cofondatore e socio di maggioranza; anche nel periodo di formale lavoro subordinato come direttore generale ha esercitato, in modo continuativo e sistematico, un ruolo decisionale chiave, condizionando le scelte strategiche e operative. La Corte richiama l’orientamento di legittimità sulla nozione di amministratore di fatto e la giurisprudenza contabile secondo cui non occorrono tutti i poteri tipici dell’organo di gestione, ma una significativa e continua attività gestoria.
Quanto alla condotta antigiuridica, il Collegio ha ritenuto irrilevante che alcune voci di spesa fossero effettivamente sostenute. L’operazione finanziata è unitaria e non scindibile, sicché una volta accertata l’insussistenza dei requisiti con riferimento anche a una sola parte, l’intero finanziamento resta privo di giustificazione causale. È dirimente il rilievo che il contributo non ha consentito di realizzare l’obiettivo della crescita di imprese innovative, sottraendo risorse pubbliche al vincolo finalistico.
Confermato il dolo, la Corte ha escluso il potere riduttivo dell’art. 52 r.d. n. 1214/1934 in presenza di condotte dolosamente orientate. Ha inoltre ribadito l’indipendenza tra giurisdizione civile e contabile, precisando che del recupero dell’indebito in altra sede si terrà conto in fase esecutiva. L’appello è stato respinto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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