Parificazione del conto giudiziale quale condizione di procedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 55 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile addetto alla riscossione di entrate costituisce presupposto processuale imprescindibile per l’instaurazione del giudizio di conto, essendo imposta dall’art. 139, comma 2, cod. giust. cont. e dall’art. 618 r.d. n. 827/1924. Solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi degli artt. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont., e il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame di competenza, ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont.. La mancanza della parificazione determina l’improcedibilità del giudizio. Il regolamento interno dell’ente che preveda la trasmissione diretta dei conti alla Corte non può derogare alla legge, in forza dei principi di gerarchia tra le fonti e di successione delle leggi nel tempo, essendo la disciplina del codice di giustizia contabile sopravvenuta al regolamento medesimo.
Il Fatto
Un agente contabile di vari uffici di un’azienda sanitaria locale aveva trasmesso alla Sezione giurisdizionale regionale i conti giudiziali relativi agli esercizi 2019, 2020 e 2021. I conti risultavano depositati privi della parificazione, ossia dell’attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione di appartenenza richiesta dall’art. 618 r.d. n. 827/1924.
Il magistrato istruttore rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità. Il Pubblico Ministero concordava con la proposta di improcedibilità. La difesa dell’agente contabile chiedeva in via preliminare che l’ente provvedesse al corretto deposito previa parificazione; in subordine, in caso di improcedibilità, che fosse dichiarata la carenza di responsabilità per buona fede, stante l’inerzia dell’azienda nel dare attuazione al codice di giustizia contabile fino alla delibera del 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra irregolarità o nullità del conto e i casi in cui è pronunciabile l’improcedibilità. Quest’ultima è ammessa solo in due ipotesi: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, privo dei requisiti minimi di forma-sostanza (come la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati), e la mancanza di una condizione di procedibilità, quale appunto la parificazione.
Quanto alla parificazione, i giudici ne affermano la natura di presupposto processuale imprescindibile. Essa è espressamente imposta da norme di carattere generale: l’art. 139, comma 2, cod. giust. cont., l’art. 618 r.d. n. 827/1924 e il punto 4.2 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011. Solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 3, cod. giust. cont. Il giudice relatore deve poi verificarne l’avvenuta effettuazione prima dell’esame, ai sensi dell’art. 145, comma 3, cod. giust. cont. Sul punto la Corte richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020. Per gli enti locali ammette atti equipollenti, come il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o l’approvazione consiliare o di giunta.
La Corte ribadisce che il complesso normativo è esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell’art. 103 Cost., richiamando la sentenza n. 59/2024. Poco rileva che l’amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni: in mancanza di regolamentazione speciale trovano diretta applicazione i principi generali di legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato.
Nel caso concreto i conti erano stati trasmessi con nota sottoscritta dal convenuto ma depositati privi di parificazione o di equipollente visto. La Corte respinge l’argomento difensivo fondato sul regolamento aziendale del 2010, che prevedeva la trasmissione diretta dei registri di cassa alla Corte: tale regolamento non poteva derogare alla legge, per i principi di gerarchia tra le fonti e di successione delle leggi nel tempo, essendo il codice di giustizia contabile sopravvenuto. Pertanto i giudizi sono dichiarati improcedibili.
La declaratoria di improcedibilità non esclude l’obbligo del contabile di presentare i conti all’amministrazione per la parificazione né l’obbligo dell’ente di effettuare un regolare deposito ex novo. Resta percorribile, in caso di persistente inadempimento, la procedura per resa di conto ai sensi dell’art. 141 cod. giust. cont., con trasmissione degli atti alla Procura regionale. La Corte compensa le spese, stante la natura in rito e la novità della questione.
Nota della Redazione
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