Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 123 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Il riconoscimento di tale diritto non è precluso dalla circostanza che l’originaria domanda giudiziale fosse formulata con riferimento alla diversa aliquota del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, poiché il petitum sostanziale era comunque volto alla riliquidazione della pensione. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice contabile l’intero rapporto controverso, con tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione.
Il Fatto
Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio con un’anzianità contributiva utile di oltre venti anni e con un’anzianità al 31 dicembre 1995 compresa tra i quindici e i diciotto anni, ha promosso giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto per ottenere la riliquidazione della parte retributiva del trattamento pensionistico. L’INPS, con il provvedimento di liquidazione, aveva applicato il regime meno favorevole dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché l’aliquota invocata dal pensionato.
Il primo giudice ha respinto la domanda principale, ritenendo applicabile l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 solo ai militari con anzianità compresa tra i quindici e i venti anni all’atto del congedo, e ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata di applicazione del coefficiente del 2,44% per assenza di previa istanza amministrativa. Il pensionato ha proposto appello, richiamando l’orientamento delle Sezioni riunite.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha ritenuto il gravame parzialmente fondato, in conformità al principio nomofilattico enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021. Secondo tale orientamento, la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, per il personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità utile e con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni al 31 dicembre 1995, deve essere determinata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e non in misura fissa pari al 44% della base pensionabile.
La Corte ha escluso che il riconoscimento del diritto sia precluso dalla mancata formulazione di una domanda giudiziale espressamente volta all’applicazione del coefficiente del 2,44%. In proposito ha richiamato la propria giurisprudenza (sentt. 174/2022, 262/2023, 170/2024), osservando che il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum. Il perimetro della giurisdizione comprende ogni questione sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione, oltre a ogni situazione giuridica che possa incidere sul trattamento di quiescenza.
La domanda originaria, pur incentrata sull’applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, esprimeva un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo della pensione. Attraverso il principio delle Sezioni riunite, la diversa interpretazione del medesimo quadro normativo ha condotto alla determinazione di una percentuale di ricalcolo proprio come richiesto dal pensionato, ancorché non nella misura dallo stesso pretesa.
Di conseguenza la Corte ha riconosciuto il diritto dell’appellante alla riliquidazione della pensione con l’aliquota di rendimento annuo del 2,44% sulla quota calcolata col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, condannando l’INPS al ricalcolo e al pagamento delle competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla domanda giudiziale fino al soddisfo. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione della novità dell’orientamento nomofilattico, intervenuto nel corso del giudizio di primo grado ma non recepito dal primo giudice.
Nota della Redazione
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