Passaggio di consegne tra agenti contabili e regolarità del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 225 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sinteticità del verbale di passaggio di consegne tra consegnatario cessante e subentrante e l’apposizione della riserva per verifica non sciolta non determinano di per sé irregolarità del conto, quando risulti una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione dei beni non addebitabile all’agente contabile. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C. non può essere imputata all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta a tale adempimento. La violazione di carattere meramente formale non impone la segnalazione alla Procura contabile ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 254/2002.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il conto giudiziale reso da un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un ufficio periferico dell’Amministrazione dell’interno, addetto alla gestione dei libretti per licenze di porto d’armi e di caccia, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2022.

Il magistrato istruttore, con relazione, rilevava criticità di natura formale e sostanziale, in particolare la mancata trasmissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. e le carenze del verbale di passaggio di consegne, redatto in forma sintetica, privo del registro dei buoni di carico e scarico e integrato da una riserva per verifica mai sciolta. L’agente replicava con memoria, deducendo l’impossibilità materiale della ricognizione per la dismissione del sistema informativo in uso e il mancato rilascio delle credenziali del nuovo sistema.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, C.G.C., non ravvisando irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Sotto il profilo formale il conto risulta debitamente parificato e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria territoriale competente.

Sotto il profilo sostanziale il conto è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione, in conformità all’art. 140, comma 2, C.G.C. La compilazione su modello analogo a quello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 non ne compromette l’attitudine rappresentativa.

Quanto al verbale di passaggio di consegne, il Collegio rileva la sinteticità dello stesso e l’apposizione di una riserva per verifica mai sciolta. Tuttavia emerge una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del materiale, dovuta alla dismissione del sistema di rilevazione in uso sino al passaggio di consegne e all’anomala protrazione dell’implementazione del nuovo sistema, circostanze non addebitabili all’agente.

La Corte osserva che tali circostanze avrebbero dovuto essere più correttamente esplicitate all’interno del verbale, in ossequio all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002. La riscontrata violazione di carattere formale non incide, nel caso concreto, sulla regolarità del conto e non impone la segnalazione alla Procura contabile ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

In ordine alla relazione ex art. 139 C.G.C., la Corte richiama il proprio orientamento (sentenza n. 198/2024) secondo cui la mancata produzione non può essere addebitata all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta all’adempimento obbligatorio. Sul contenuto richiama l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, che ne descrive i contenuti di verifica. Il Collegio approva quindi il conto con discarico dell’agente e accertamento delle rimanenze finali, demandando per il futuro agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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