Controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione Museo della scienza e tecnologia (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 1 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fondazione di diritto privato costituita e finanziata da pubbliche amministrazioni per il perseguimento di finalità di interesse generale, dotata di personalità giuridica e soggetta a direzione pubblica maggioritaria, integra la figura dell’organismo di diritto pubblico ed è tenuta all’osservanza del Codice dei contratti pubblici. La natura privatistica dell’ente non esclude il sindacato della Corte dei conti sulle scelte gestionali, né consente l’affidamento diretto di incarichi di vertice in assenza di una procedura di selezione comparativa. L’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 258 del 1999 è norma a regime e impone l’applicazione della contrattazione collettiva ai rapporti di lavoro del personale, a garanzia di condizioni non meno favorevoli di quelle da essa derivanti.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha esaminato la gestione finanziaria della Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia per l’esercizio 2022. Il controllo si svolge in adempimento dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, con comunicazione dei risultati alle Presidenze delle due Camere del Parlamento.

L’esame fa seguito al referto sull’esercizio 2021, rispetto al quale la Fondazione ha presentato controdeduzioni con nota del 5 ottobre 2022. La Sezione ha esaminato tali osservazioni e ha formulato i propri rilievi su personale, incarichi di vertice e qualificazione soggettiva dell’ente.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione della natura della Fondazione, costituita con legge 2 aprile 1958, n. 332 e trasformata in soggetto di diritto privato dal d.lgs. 20 luglio 1999, n. 258. Pur trattandosi di persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, la Corte ne riconosce la riconducibilità all’organismo di diritto pubblico, richiamando i criteri del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e della direttiva 2014/24/UE.

La Fondazione è costituita per soddisfare esigenze di interesse generale a carattere non industriale o commerciale, ha personalità giuridica ed è diretta da un organo di amministrazione in maggioranza designato dallo Stato e da enti pubblici. Ne deriva l’assoggettamento alla normativa contrattuale pubblica. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 14958 del 2011 e Cass. Sez. I n. 2483 del 2017, oltre a un proprio precedente in materia di società a partecipazione pubblica.

La difesa dell’Ente, fondata sul metodo economico e sull’assunzione del rischio di perdite, è respinta. La Corte rileva che i finanziamenti pubblici hanno consentito di chiudere in utile anche durante la crisi pandemica, quando i ricavi propri avevano subito contrazioni consistenti. Ne deduce che l’equilibrio economico della gestione dipende dalle relazioni finanziarie con gli enti pubblici.

Sul personale, la Corte ribadisce l’obbligatorietà dell’art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 258 del 1999, norma a regime e non transitoria, che impone l’applicazione della contrattazione collettiva. Il mancato rispetto consente alle amministrazioni vigilanti di revocare i benefici finanziari condizionati all’osservanza della disposizione, ai sensi dell’art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Quanto agli incarichi di vertice, la Sezione censura il rinnovo del contratto del Direttore generale senza alcuna procedura selettiva, sulla base di un unico curriculum. Il principio di rotazione degli incarichi integra il buon andamento dell’amministrazione. L’attività di organismo di valutazione risulta esistente solo formalmente, in regime di prorogatio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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