Cessazione della materia del contendere per correzione della pensione di reversibilità (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 174 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile avente ad oggetto la pensione di reversibilità e l’applicazione della tabella F della legge n. 335/1995, la sopravvenuta correzione del trattamento pensionistico da parte dell’istituto previdenziale, con eliminazione delle trattenute operate e liquidazione del rimborso dovuto, determina la cessazione della materia del contendere. Il conseguimento del bene giuridico richiesto in corso di causa fa venir meno l’interesse alla pronuncia di merito, con dichiarazione di cessazione da parte del giudice. La compensazione delle spese legali è giustificata quando la sede amministrativa abbia provveduto alla correzione non appena ricevuta la notifica del ricorso, senza che risulti in atti alcuna previa richiesta amministrativa o diffida.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, ha impugnato davanti alla Corte dei conti la decurtazione del trattamento operata dall’INPS in applicazione della tabella F della legge n. 335/1995. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’abbattimento, quantificato nel 40% per gli anni dal 2019 al 2022 e nel 25% per gli anni dal 2023 in poi, chiedendo la condanna dell’Istituto all’erogazione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’INPS si è costituito in giudizio rappresentando di aver corretto il trattamento pensionistico ai superstiti dopo aver verificato le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2018/2023. La sede amministrativa ha eliminato le trattenute a partire dal 01/01/2019, quantificando un rimborso netto che sarà corrisposto sulla rata di aprile 2025, con rideterminazione dell’importo lordo della pensione. Le parti, all’udienza, si sono riportate alle difese in atti, chiedendo rispettivamente la cessazione con vittoria di spese e la cessazione con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice contabile riguarda la decurtazione percentuale della pensione di reversibilità operata con erronea applicazione della tabella F della legge n. 335/1995. Il thema decidendum attiene dunque alla legittimità della riduzione del trattamento ai superstiti in relazione ai limiti reddituali previsti dalla disciplina richiamata.

La Corte rileva che, nelle more del giudizio, l’INPS ha attestato la restituzione delle somme nei termini indicati e la corretta applicazione della tabella F, con conseguente conseguimento del bene giuridico richiesto dal ricorrente. Il rimborso è stato quantificato correttamente nel foglio di calcolo allegato alla costituzione dell’Istituto in giudizio.

Su queste basi il giudice monocratico dichiara la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta correzione del trattamento pensionistico e la liquidazione del rimborso fanno venir meno l’interesse del ricorrente alla pronuncia di merito, poiché la pretesa sostanziale risulta integralmente soddisfatta in corso di causa.

Quanto alle spese legali, la Corte dispone la compensazione. La decisione si fonda su due circostanze: la sede amministrativa INPS ha provveduto immediatamente ad apportare le correzioni alla liquidazione non appena le è stato notificato il ricorso, e non risulta in atti alcuna previa richiesta amministrativa o diffida da parte del ricorrente. Nulla è disposto per le spese di giudizio, stante la gratuità del relativo procedimento.

Il dispositivo pertanto dichiara la cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate e nessun provvedimento sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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