Cessazione della materia del contendere per intervenuta riliquidazione degli assegni nucleo familiare (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 260 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione previdenziale provveda a riliquidare e pagare le prestazioni richieste, conseguendo così il bene giuridico oggetto della domanda. L’esito favorevole al ricorrente, intervenuto solo dopo l’instaurazione del contraddittorio, non esclude la condanna alle spese di lite, che segue il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Gli eredi di una titolare di pensione, deceduta, proponevano ricorso in riassunzione dinanzi alla Corte dei Conti dopo che il Tribunale di Latina, con sentenza, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile. La domanda era volta al riconoscimento del diritto della dante causa agli assegni per il nucleo familiare sulla pensione in godimento, per il periodo dal 30.07.2018 alla data del decesso, con condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, interessi e rivalutazioni. La ricorrente originaria era stata riconosciuta inabile dal 30.07.2021 e l’INPS aveva liquidato le quote mensili solo successivamente, mentre il pagamento degli arretrati non era stato accreditato a causa del decesso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato la tempestività del ricorso in riassunzione, proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Nel corso del giudizio, l’INPS, costituitosi, aveva riferito di aver proceduto alla riliquidazione in favore degli eredi dei ratei maturati e non riscossi fino al 30.07.2021, comprendenti il rateo di tredicesima, il rateo degli assegni familiari dal 01.08.2018 al 30.07.2021 e gli interessi, per un totale netto corrisposto come da cedolini allegati, al netto di un debito per somme in precedenza erogate.
All’udienza, i ricorrenti avevano accettato gli importi convenendo sulla cessazione della materia del contendere, insistendo però per la condanna alle spese. L’INPS si era rimesso alla decisione del giudice sul punto. La Corte, verificata l’avvenuta soluzione in sede amministrativa della questione dedotta in giudizio, ha dichiarato cessata la materia del contendere. Tale declaratoria è stata motivata dal conseguimento del bene giuridico richiesto, realizzatosi per effetto della riliquidazione e del successivo pagamento, comprovati dagli atti depositati.
Quanto alle spese di lite, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l’INPS alla refusione delle spese in favore del difensore antistatario dei ricorrenti, in considerazione del fatto che il pagamento era intervenuto solo dopo l’instaurazione del contraddittorio, benché la domanda amministrativa risalisse a data anteriore. Le spese di giudizio sono state dichiarate non dovute per la relativa gratuità.
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Nota della Redazione
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