Controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 18 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale, esercitato ai sensi dell’art. 6, comma 9, della legge n. 84 del 1994 e dell’art. 2 della legge n. 259 del 1958, non si esaurisce nella verifica dei saldi di bilancio, ma investe l’efficienza dell’azione amministrativa e la funzionalità del sistema portuale. In presenza di concessioni demaniali di notevole durata, la Sezione raccomanda il costante monitoraggio dei servizi resi dai concessionari e degli obiettivi di investimento dagli stessi programmati, con verifica della corretta attuazione e sollecita adozione di misure correttive. Il rispetto degli equilibri contabili, pur attestato da un avanzo di amministrazione di considerevoli proporzioni, non è sufficiente se permangono carenze progettuali, ritardi nell’avanzamento delle opere e difficoltà gestionali. Assume rilievo, a tal fine, la corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione, in rapporto alla esatta corrispondenza tra residui attivi e passivi.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio per l’esercizio 2021, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute successivamente. Il precedente referto, relativo agli esercizi 2019 e 2020, era stato trasmesso con determinazione n. 72 del 16 giugno 2022.
L’Ente, istituito ai sensi dell’art. 6 della legge n. 84 del 1994 e riorganizzato dal d.lgs. n. 169 del 2016, ha assorbito le funzioni della soppressa Autorità portuale di Taranto. Il rendiconto dell’esercizio è stato deliberato dal Comitato di gestione e approvato dal Ministero vigilante. La gestione si chiude con un avanzo finanziario di competenza di euro 4.851.392, un avanzo di amministrazione di euro 220.570.446 e un avanzo economico di euro 12.594.219.
La Motivazione della Corte
Sul piano della programmazione, la Corte rileva che l’Ente non si è ancora dotato del Documento di programmazione strategica di sistema, introdotto dal d.l. n. 121 del 2021 in luogo del non più previsto Piano regolatore di sistema portuale, e ha incentrato la propria attività sul Piano operativo triennale. L’art. 5 della legge n. 84 del 1994, come novellato, concepisce il Dpss come strumento di condivisione tra Autorità, comuni e regione.
La realizzazione delle opere sconta sensibili ritardi, legati a carenze progettuali e difficoltà esecutive, cui si aggiunge lo slittamento di vari progetti già programmati per effetto dei finanziamenti complementari al PNRR. Nel 2021 sono stati ultimati quattro interventi infrastrutturali; tre risultano in corso per un costo complessivo di 113,8 milioni e sei progetti PNRR, per un investimento di 208,7 milioni, presentano un avanzamento finanziario minimo: a fronte di anticipazioni pari a 35,7 milioni, i pagamenti si fermano a 0,6 milioni.
In materia di demanio, la Corte osserva la ridotta incidenza dei canoni concessori rispetto alle entrate correnti e la loro prevalente riscossione in conto residui. Considerata la notevole durata di alcune concessioni in essere, la Sezione raccomanda il costante monitoraggio dei servizi resi e degli obiettivi di investimento programmati, nonché la verifica della loro corretta attuazione e la sollecita adozione di misure correttive, confrontando i risultati raggiunti con quelli attesi.
Quanto alle partecipazioni, la Corte ha espresso parere negativo, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, sulla costituzione di una nuova società mista per la fornitura di lavoro temporaneo, ritenendola non necessaria ai fini istituzionali, non compatibile con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato e non sostenibile sotto il profilo economico-finanziario, non essendo state previamente esperite le procedure selettive richieste.
Sul versante contabile, la Corte rileva la mancata adozione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità previsto dall’art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, nonché le carenze della nota integrativa. Ribadisce, inoltre, l’esigenza di una costante verifica, in sede di riaccertamento, del titolo giuridico che legittima il mantenimento dei residui in bilancio e dell’esatta corrispondenza tra parte attiva e passiva, ai fini della corretta determinazione della quota vincolata del risultato di amministrazione.
Nota della Redazione
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