Controllo gestione AdSP Sicilia orientale: residui fittizi e proroghe lesive della concorrenza (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 76 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli enti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale, rileva che l’iscrizione nella situazione amministrativa di residui non corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con creditore certo e somma determinata, contrasta con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.P.R. n. 97 del 2003 e altera sensibilmente il risultato dell’avanzo di amministrazione. Le proroghe e i rinnovi contrattuali reiterati nel tempo, così come le modifiche delle condizioni economiche intervenute nel corso del rapporto, comprimono la rotazione degli operatori economici e costituiscono un limite alla concorrenza, dovendo i termini economici del rapporto essere conoscibili ex ante da chi aspira all’aggiudicazione. L’affidamento delle concessioni demaniali su istanza di parte, ai sensi dell’art. 37 cod. nav., non è più modalità esclusiva di selezione del contraente, con la conseguenza che l’Ente deve dare attuazione ai principi dell’evidenza pubblica, quantomeno per le nuove concessioni.

Il Fatto

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, il risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale per l’esercizio 2021, comprensiva dei porti di Augusta e Catania. Il rendiconto è stato trasmesso dall’Ente unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori e ratificato dal Comitato di gestione.

La Sezione ha esaminato la programmazione, l’assetto organizzativo, l’attività negoziale, la gestione demaniale, i risultati contabili e l’andamento del traffico portuale, formulando rilievi sulle modalità di affidamento dei servizi di interesse generale, sulle concessioni demaniali e sulla rappresentazione dei residui in bilancio.

La Motivazione della Corte

Sul piano della concorrenza, la Corte censura il reiterato prolungamento della durata del contratto per la raccolta dei rifiuti nel porto di Catania. Il rapporto, stipulato all’esito di gara pubblica per dieci anni, è stato prorogato dapprima di cinque anni, poi di ulteriori venticinque, fino alla scadenza del 30 settembre 2051. Il Collegio rileva che tale protrazione impedisce la rotazione degli operatori e la pattuizione di condizioni più convenienti. Nei contratti a evidenza pubblica i termini economici devono essere conoscibili ex ante e, di regola, non modificabili in corso di svolgimento, per non vanificare il meccanismo di scelta del contraente.

Analoghe perplessità sono espresse sulla procedura di partenariato pubblico-privato bandita con decreto commissariale per la gestione di molteplici servizi nei porti di Augusta e Catania e la realizzazione della nuova stazione marittima. La Corte manifesta forti riserve sulla scelta di concentrare tutti i servizi di interesse generale in capo a un unico fornitore, attendendo la formale conclusione della procedura per una valutazione compiuta.

Quanto al demanio marittimo, le concessioni in essere risultano affidate su istanza di parte ai sensi dell’art. 37 cod. nav. La Sezione osserva che tale procedura non è più modalità esclusiva di selezione del contraente e invita l’Ente ad applicare i principi dell’evidenza pubblica per le nuove concessioni, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulle durate eccessive quali fattori di gestioni inefficienti.

Sul piano contabile, la Corte censura l’inserimento nella situazione amministrativa di residui non corrispondenti a effettivi accertamenti e impegni. Il c.d. sistema degli impegni comprende poste prive di creditore certo o relative a procedure non concluse: gli impegni devono invece fondarsi su obbligazioni perfezionate, con somma, creditore e ragione del credito determinati. Le prenotazioni non seguite dall’assunzione dell’obbligazione costituiscono economia di bilancio. La prassi adottata altera sensibilmente il risultato dell’avanzo di amministrazione, pari a 182,9 milioni di euro.

La Corte dà infine conto dei saldi finanziari, in netto miglioramento per effetto dei trasferimenti PNC e del mutuo, e dell’incremento dei residui attivi, rilevando la presenza di avanzi accumulati non impiegati per le finalità istituzionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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