Danno all’immagine della P.A. e autonomia del giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 99 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il processo contabile di responsabilità amministrativa è pienamente autonomo rispetto al giudizio penale: la pendenza del giudizio di revisione avverso una sentenza di patteggiamento non integra un rapporto di pregiudizialità ai sensi dell’art. 106 c.g.c. e non giustifica la sospensione del giudizio. La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, dopo la novella dell’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 150/2022, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nel giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Ciò non impedisce al giudice contabile di procedere ad autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, comprese le intercettazioni telefoniche legittimamente disposte e le ordinanze cautelari, per accertare gli elementi costitutivi del danno all’immagine della pubblica amministrazione.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio un appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso una Compagnia, chiedendone la condanna al risarcimento del danno all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza, quantificato in euro 60.244,32, pari agli emolumenti lordi percepiti nel biennio 2018-2019.

Il presupposto era una sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., con cui il G.U.P. aveva applicato la pena per i delitti di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio ex art. 319 cod. pen. e di corruzione elettorale. La vicenda riguardava l’asservimento della funzione di pubblico ufficiale agli interessi di un esponente della criminalità organizzata locale, in cambio di sostegno elettorale in occasione delle elezioni amministrative del 2018. Il primo Giudice aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando il danno in euro 35.000,00. Il convenuto proponeva appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto il motivo sulla mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di revisione della sentenza penale. Il Collegio richiama l’art. 106 c.g.c., che postula un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra rapporti giuridici distinti, tale che la situazione della causa pregiudiziale si ponga come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del rapporto dedotto nella causa dipendente.

Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la sospensione necessaria non richiede un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma un vincolo di consequenzialità: uno dei giudizi deve investire una questione pregiudiziale, indispensabile antecedente logico-giuridico, così da profilarsi un possibile conflitto di giudicati. È consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto a quello penale. Nella specie, l’esistenza del giudicato penale non è elemento della pretesa risarcitoria, né condizione dell’azione, ma semplice presupposto processuale per l’azionabilità del danno all’immagine.

Il secondo motivo attiene all’utilizzabilità del patteggiamento. La Sezione osserva che il primo Giudice ha fatto buon governo delle regole probatorie: l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 150/2022, esclude che la sentenza di patteggiamento possa essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso quello per la responsabilità contabile. Ciò non priva il giudice contabile del potere di autonoma valutazione del materiale probatorio acquisito in sede penale, in applicazione del principio di circolazione delle prove, che ne disciplina la valenza secondo il livello di accertamento raggiunto.

Quanto alle intercettazioni telefoniche, anche se intervenute tra terzi, la Sezione ne conferma l’utilizzabilità extrapenale, purché legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non essendo opponibili i limiti dell’art. 270 cod. proc. pen., riferibili al solo procedimento penale. Il primo Giudice ha esaminato integralmente il materiale, ponendo a confronto gli elementi dell’accusa con le deduzioni difensive, traendone conclusioni razionali e convincenti.

Nel merito, il danno all’immagine è ritenuto sussistente, in ragione delle condotte illecite e dell’ampia diffusione della notizia, provata dagli articoli di stampa versati agli atti. Tuttavia, la Sezione, applicati gli indicatori di lesività elaborati dalla giurisprudenza contabile, ridetermina equitativamente il danno in euro 15.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal deposito. L’appello è quindi parzialmente accolto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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