Responsabilità contabile per dolo da alterazione documentale e nesso causale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 8 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa da attività procedimentalizzata, la sostituzione occulta della domanda di finanziamento e l’integrazione documentale successiva, in violazione di obblighi di servizio di fonte normativa e di bando, integrano il dolo quando l’erogazione indebita costituisce conseguenza giuridica diretta e normale della scelta amministrativa illecita. Il nesso causale si accerta con l’eliminazione mentale della condotta, secondo la regolarità causale e il criterio del più probabile che non. Il soccorso istruttorio non è invocabile nelle procedure di redistribuzione di risorse pubbliche, dove prevale la par condicio dei concorrenti e la regolarizzazione non può tradursi in aggiustamento postumo. La natura dolosa esclude il potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La vicenda riguarda il finanziamento concesso a un’impresa agricola nell’ambito delle sottomisure 6.1 e 4.1 del PSR Sicilia 2014/2020. Due componenti della commissione di valutazione e un funzionario che li coadiuvava, secondo l’accusa, avevano sostituito la domanda originaria, distruggendone la documentazione, e avevano inserito i documenti mancanti nel corso dell’istruttoria.
La Sezione regionale, con la sentenza n. 155/2025, aveva condannato in solido i tre al risarcimento di euro 106.345,00 in favore di AGEA, escludendo la responsabilità del percettore. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale i due componenti della commissione, appello incidentale l’altro componente e appello incidentale il Procuratore regionale, quest’ultimo per la condanna del beneficiario.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione rileva il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dei soggetti non impugnati e respinge l’istanza di regressione al primo grado. La novella recata dall’art. 1, comma 1, lett. a), l. n. 1 del 2026, entrata in vigore il 22.01.2026, si applica ai giudizi pendenti ai sensi dell’art. 6 della stessa legge, ma il rinvio al primo giudice non è previsto dall’art. 199 c.g.c. L’effetto devolutivo dell’appello e le preclusioni assertive e deduttive delimitano l’impiego della nuova disciplina sostanziale.
L’eccezione di prescrizione è infondata. Il termine quinquennale decorre dall’effettiva diminuzione patrimoniale, cioè dalle date di accredito dei contributi, la più risalente delle quali è il 27.12.2019. L’invito a dedurre notificato nel gennaio 2024 ha interrotto il termine prima della sua scadenza. La novellata formulazione dell’art. 1, comma 2, l. n. 20 del 1994 resta irrilevante, perché l’occultamento doloso è fondato su condotte attive: sostituzione dei preventivi e distruzione della documentazione originaria.
Nel merito, la Sezione conferma la responsabilità dolosa dei tre appellanti. Le fonti di prova, costituite da trascrizioni di intercettazioni telefoniche e ambientali, sono ammissibili come prove atipiche nel processo contabile, anche se dichiarate inutilizzabili in sede penale, e il contraddittorio sulle stesse è stato ampio.
Il nesso causale è provato: eliminando mentalmente le condotte di sostituzione e integrazione, la domanda sarebbe stata irricevibile. Non è invocabile il soccorso istruttorio, perché nelle procedure di finanziamento prevale la par condicio e la regolarizzazione non può tradursi in aggiustamento postumo. Quanto al dolo, la Sezione ritiene che l’erogazione indebita sia conseguenza giuridica normale e prevedibile della scelta amministrativa illecita, restando irrilevanti i moventi personali. Escluso il potere riduttivo, è confermato il danno di euro 106.345,00.
L’appello incidentale del Procuratore regionale è inammissibile. La domanda di arricchimento senza causa non era stata proposta in primo grado e costituisce domanda nuova ai sensi dell’art. 193 c.g.c., con la conseguenza che non si pone nemmeno il tema della giurisdizione.
Nota della Redazione
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