Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il consegnatario con debito (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 11 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale grava esclusivamente sul consegnatario titolare di un debito di custodia in senso tecnico, cioè sul soggetto che detiene beni mobili o materie per la loro successiva movimentazione e distribuzione. Il consegnatario che si limiti a utilizzare i beni nell’ambito del proprio settore amministrativo, con la diligenza del buon padre di famiglia, è titolare di un mero debito di vigilanza e redige un conto amministrativo, non giudiziale. In assenza dei presupposti normativamente previsti, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, senza esame nel merito, può disporsi la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un’agente contabile, consegnataria di beni mobili presso un Comune per l’esercizio finanziario 2017. Il magistrato incaricato dell’istruttoria ha rilevato che il conto non concerneva beni per i quali sussistesse un debito di custodia in senso tecnico, ma immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, verosimilmente in uso presso il settore di pertinenza.

L’atto depositato risultava privo dei requisiti minimi per individuare con esattezza i beni dati in consegna e custoditi. Manca un formale atto di nomina dell’agente; non sono stati trasmessi i verbali delle verifiche di cui all’art. 223 del T.U.E.L.; il conto consta di ventisei moduli conformi al modello 24 del d.P.R. n. 194/1996, con la stessa consistenza a inizio e fine anno e senza descrizione analitica dei beni. La questione arriva al Collegio per la valutazione preliminare sull’ammissibilità o procedibilità del conto e, in subordine, sulla sua regolarità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra il consegnatario con debito di custodia e il consegnatario con debito di vigilanza. Le due figure comportano obblighi differenti in ordine alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i soggetti coinvolti. Sul punto la Sezione richiama i propri precedenti in materia.

La Corte individua il criterio discriminante nella funzione svolta dal consegnatario rispetto ai beni. Occorre verificare se il soggetto avesse in custodia i beni per una loro successiva movimentazione e distribuzione, nel qual caso sussistono sia l’obbligo di custodia in senso tecnico sia l’obbligo di resa del conto giudiziale, oppure se fosse un mero utilizzatore dei beni nell’ambito del settore amministrativo di pertinenza, con conseguente obbligo di vigilanza e di redazione di un conto amministrativo.

Il Collegio aggiunge un ulteriore criterio: in ipotesi di debito di custodia, andrebbe verificato se l’agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario, con obbligo di presentare un sub-conto da allegare al conto dell’agente principale e non autonomamente alla Corte dei conti, oppure svolgesse le proprie funzioni in totale autonomia, assumendo il ruolo di consegnatario con obbligo di autonoma resa del conto giudiziale.

Nel caso esaminato, la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per i quali l’agente avesse un debito di custodia, bensì beni iscritti nell’inventario, costituenti immobilizzazioni del patrimonio dell’ente, in relazione ai quali era ravvisabile un mero debito di vigilanza. Tale circostanza risulta confermata dalla stessa consegnataria. La natura dei beni era tale da far ritenere sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso continuativo presso l’ufficio di pertinenza, non custoditi in magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.

Da tali circostanze il Collegio deduce l’assenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale per carenza dei presupposti normativamente previsti. Il giudizio di conto va pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, la Corte dispone la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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