Controllo gestione finanziaria Autorità sistema portuale Sicilia Occidentale (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 95 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione finanziaria delle Autorità di sistema portuale, la Corte dei conti verifica la corretta rappresentazione in bilancio dei beni demaniali amministrati. I beni del demanio marittimo di proprietà di terzi, sui quali l’Ente non vanta alcun diritto dominicale ma esercita solo la gestione in via esclusiva, non possono essere iscritti tra le immobilizzazioni materiali alla voce terreni e fabbricati né trovare contropartita in una riserva indisponibile del patrimonio netto. Tale rappresentazione, oltre a difettare dei presupposti del principio contabile OIC 28 e del punto 6.3 dell’allegato 4/3 al d.lgs. n. 118/2011, contrasta con l’art. 43 del d.p.r. n. 97/2003 e con l’allegato 14, che per le immobilizzazioni materiali richiedono la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Gli importi riferiti a beni di terzi vanno pertanto esposti tra i conti d’ordine, con rettifica delle poste patrimoniali.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, ha esaminato il rendiconto generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale per l’esercizio 2021, trasmesso in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259/1958, riferendo al Parlamento il risultato del controllo sulla gestione finanziaria.

Nel corso dell’esercizio l’Ente ha iscritto nel proprio patrimonio netto una consistente riserva indisponibile, pari a euro 177.190.710, a fronte dell’iscrizione tra le immobilizzazioni materiali, alla voce “terreni e fabbricati”, di beni demaniali marittimi di proprietà di terzi. La questione contabile, già segnalata in precedenti referti, è approdata alla determinazione in esame, unitamente ai rilievi sulla gestione delle partite di giro e sull’esposizione debitoria.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’assenza dei presupposti per la rappresentazione contabile adottata dall’Ente. L’AdSP non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 118/2011 e non è titolare di alcun diritto di proprietà sui beni demaniali contabilizzati, dei quali riconosce espressamente l’appartenenza a soggetti terzi.

Inammissibile è, poi, il richiamo al principio contabile OIC 28, che disciplina la classificazione e la movimentazione delle voci di patrimonio netto in occasione di operazioni tra società e soci, non ravvisandosi nella specie i presupposti per l’iscrizione sotto la voce “Altre riserve”. Anche il principio contabile OIC 16 impone di escludere l’iscrizione dei beni di terzi fra le immobilizzazioni materiali.

La rappresentazione adottata contrasta, inoltre, con l’art. 43 del d.p.r. n. 97/2003 e con l’allegato 14, che per le immobilizzazioni materiali richiamano la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. Da qui l’invito a rettificare sia il valore delle immobilizzazioni materiali, depurando la voce “terreni e fabbricati” dell’importo di euro 177.190.710, sia la riserva indisponibile iscritta in contropartita nel patrimonio netto, che dovrà trovare allocazione tra i conti d’ordine.

La Corte censura altresì la gestione delle partite di giro, cresciute del 469,4 per cento per gli accertamenti e gli impegni assunti a fronte delle somme erogate dal Mims a valere sul Fondo Complementare al PNRR. Tale prassi contrasta con gli artt. 31, 36, comma 6, e 45, comma 2, del d.p.r. n. 97/2003, che ammettono impegni di spesa solo a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate: l’inserimento di residui non corrispondenti a effettivi accertamenti influenza sensibilmente il risultato di amministrazione.

Sul piano patrimoniale, la Sezione rileva la duplicazione della posta di euro 796.927, accantonata sia a riserva indisponibile sia nel fondo rischi per i contenziosi dell’ex Autorità portuale di Trapani, e l’iscrizione dell’avanzo economico 2020 nel fondo di dotazione anziché tra gli avanzi portati a nuovo. Ribadisce infine l’invito a dare compiuta attuazione ai principi di chiarezza e coerenza interna del bilancio, a salvaguardia della correttezza della gestione economico-finanziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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