Riliquidazione pensione ENAV e incremento figurativo dell’età anagrafica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 27 del 23.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente ENAV con qualifica di controllore del traffico aereo, collocato in quiescenza con pensione di vecchiaia, ha diritto alla riliquidazione del trattamento con applicazione del coefficiente di trasformazione correlato all’età anagrafica incrementata figurativamente per effetto dei benefici previsti dal d.lgs. n. 149/1997. Per il periodo maturato al 31 dicembre 1995 il beneficio si traduce in un aumento di un terzo del periodo contributivo; per l’anzianità successiva, nella quota contributiva, si converte in un incremento dell’età anagrafica pari a un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivamente prestato. Il mantenimento del pensionamento al sessantesimo anno, disposto dall’art. 26-quinquies del d.l. n. 4/2019, conv. dalla legge n. 26/2019, lascia ferma la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge. La riliquidazione presuppone l’accertamento dei requisiti e la determinazione dei conteggi, che competono all’INPS. La mera allegazione di un provvedimento identico a quello originario non dimostra l’intervenuta riliquidazione e non consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente dell’allora Azienda Autonoma di Assistenza al Volo per il Traffico Aereo e poi di ENAV S.p.A. come controllore del traffico aereo, è stato posto in quiescenza con pensione di vecchiaia nel luglio 2020. Avverso il provvedimento di liquidazione ha proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale Gestione Dipendenti Pubblici, lamentando l’errato calcolo della terza quota di pensione per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995 e all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 149/1997.

Il giudizio è stato introdotto in riassunzione dopo che il Giudice del lavoro aveva declinato la giurisdizione. Il ricorrente sostiene di aver già goduto al 31 dicembre 1995 di un beneficio pari a un anno, sei mesi e nove giorni e di poter aggiungere fino a cinque anni complessivi, con applicazione del coefficiente previsto per i sessantatré anni e cinque mesi. L’INPS, costituendosi, ha affermato di aver accolto il ricorso amministrativo e versato quanto dovuto, chiedendo la cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la disciplina di settore. Il d.lgs. n. 149/1997, modificando la legge n. 248/1990, riconosce ai dipendenti ENAV con qualifica di controllore del traffico aereo, con anzianità inferiore ai diciotto anni al 31 dicembre 1995, benefici con riflessi sul trattamento pensionistico. Per il periodo già maturato a quella data è previsto un aumento di un terzo del periodo contributivo. Per l’anzianità successiva, con riferimento alla quota determinata con il sistema contributivo, il beneficio si trasforma in un incremento dell’età anagrafica pari a un anno ogni cinque anni interi di servizio effettivamente prestato nel profilo professionale.

Il giudice richiama poi l’art. 26-quinquies del d.l. n. 4/2019, conv. dalla legge n. 26/2019, che conferma per il personale ENAV il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento dei sessanta anni, «ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente». Ne deriva che per i controllori resta il pensionamento al sessantesimo anno, con i benefici dell’aumento degli anni di servizio prestati al 31 dicembre 1995 ovvero dell’aumento del coefficiente di trasformazione fino a cinque anni complessivi per il servizio successivo.

Sul piano processuale, la Corte rileva l’inammissibilità dell’eccezione dell’istituto. Nonostante quanto asserito dall’INPS, in atti non risulta alcun provvedimento di riliquidazione: è stato depositato lo stesso atto oggetto di contestazione. La documentazione versata non consente di riscontrare l’intervenuta rideterminazione del trattamento.

Accertato che il ricorrente presenta i requisiti di legge, la Sezione riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione in considerazione del corretto coefficiente di trasformazione, in relazione all’anzianità anagrafica aumentata figurativamente. I conteggi propedeutici al nuovo provvedimento sono rimessi all’INPS.

Il ricorso è pertanto accolto. Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in 500 euro a carico dell’istituto, anche in ragione delle imprecisioni amministrative e difensive; nulla per le spese di giudizio stante la gratuità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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