Agenzie STA delegate e non sub-agenti contabili nel conto targhe (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 43 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Agenzie-STA, abilitate allo Sportello Telematico dell’Automobilista, non sono sub-agenti contabili, ma semplici incaricate o delegate dell’Ufficio provinciale della Motorizzazione, detentrici delle targhe per conto dell’Amministrazione e operanti non in proprio. Esse sono equiparabili ai cassieri e commessi di cui l’agente contabile si avvale, con la conseguenza che non si configura una gestione contabile secondaria autonoma e separata. Il consegnatario mantiene il carico delle targhe e ne resta responsabile ai fini del giudizio di conto; la presentazione dei sub-conti da parte di ciascuna Agenzia è pertanto superflua, perché duplica dati già in suo possesso. Il conto giudiziale è dunque ammissibile anche in assenza dei conti degli agenti contabili secondari.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso dal consegnatario delle targhe di riconoscimento per veicoli a motore presso l’Ufficio provinciale della Motorizzazione civile, per l’esercizio 2018. Il conto, redatto sul modello D.G.M. 123, reca la parificazione del direttore e il visto di regolarità amministrativo-contabile della Ragioneria territoriale dello Stato.

Il magistrato istruttore ha prospettato in via preliminare l’inammissibilità del conto, per mancata allegazione dei conti delle Agenzie-STA, qualificate come sub-agenti contabili. Ha poi segnalato ulteriori criticità: eccesso delle rimanenze con oneri anticipati dall’erario, assenza di tracciabilità delle targhe non assegnate, distrutte o smarrite, mancanza di riscontro sostanziale sui versamenti degli utenti e omessa registrazione delle targhe riconsegnate dopo la radiazione dal P.R.A. L’agente contabile si è costituito con memoria, contestando tutti i rilievi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura di inammissibilità, che ove accolta assorbirebbe gli altri profili. Richiamato il D.P.R. n. 358/2000 e la disciplina dello Sportello Telematico dell’Automobilista, la Corte rileva che le targhe sono stampati a rigoroso rendiconto e restano in carico all’agente finché non siano effettivamente utilizzate.

La qualificazione delle Agenzie-STA come sub-agenti non è univoca in giurisprudenza. Il Collegio non condivide la tesi dell’autonomia prospettata nella relazione istruttoria: ricevere le istanze, verificare la documentazione, accertare i pagamenti e rilasciare le targhe sono adempimenti compatibili con l’esercizio di funzioni delegate. Le Agenzie operano per conto dell’Amministrazione e rispondono continuativamente al consegnatario. La Corte richiama sul punto Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, sentenza n. 73/2019.

Il rapporto tra Agenzie e agente contabile ha quindi rilevanza solo interna e amministrativa. Il consegnatario conosce quante e quali targhe ha consegnato a ciascuna Agenzia e può controllarne la gestione tramite le maschere ALSA e ALNZ del sistema SIMOT. In tale contesto la presentazione dei sub-conti sarebbe superflua. Il conto è pertanto dichiarato ammissibile.

Passando ai rilievi di merito, la Corte li ritiene tutti superati. Sulle rimanenze, le forniture del Poligrafico avvengono a cadenze trimestrali e occorre assicurare scorte adeguate all’Ufficio e alle Agenzie; le targhe giacenti sono destinate all’uso immediato nell’esercizio successivo, previo versamento dei corrispettivi, senza alcun effettivo danno per l’erario. Sulla tracciabilità, il sistema SIMOT consente di individuare le targhe non cedute e i lotti di provenienza. Sui versamenti, i controlli cartacei sui bollettini erano effettuati prima dell’entrata a regime di PagoPA. Sulle targhe radiate, trattandosi di materiale non più a valore, non è dovuto alcun conto.

Conseguito il pareggio documentale e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione, il Collegio dichiara regolare il conto e dispone il discarico dell’agente contabile. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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