Finanziamento PNRR alle start-up: revisione dei target e slittamento della spesa (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 16 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione. Per gli interventi finanziati dal PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 impone alla Corte dei conti una valutazione di economicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse. La revisione del Piano approvata dal Consiglio ECOFIN con la nuova CID ridetermina target e scadenze della misura, prorogando al 30 giugno 2026 il termine di conseguimento e ripartendo l’investimento tra modalità diretta e indiretta. Ne deriva una concentrazione della spesa negli anni finali del Piano, con rischio di incompleto impiego delle risorse entro il termine.
Il Fatto
Nell’ambito del quadro programmatico dei controlli PNRR approvato con deliberazione n. 3/2022/G, la Sezione esamina la misura “Finanziamento di start-up” (Investimento 3.2 della Missione 4, Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa”). L’intervento, affidato al Ministero delle imprese e del made in Italy, integra il Fondo nazionale per l’innovazione mediante un fondo di investimento alternativo gestito da CDP Venture Capital SGR. Le risorse PNRR, inizialmente pari a 300 milioni di euro, sono destinate al sostegno del venture capital e alla transizione digitale delle filiere produttive.
La questione sottoposta al controllo riguarda l’attuazione della misura a seguito della revisione del PNRR: il rapporto illustra gli esiti dell’intervento al 31 dicembre 2023 e le ricadute della nuova decisione di esecuzione sulla configurazione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro normativo. Il regolamento (UE) 2021/241 ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza; la decisione ECOFIN del 13 luglio 2021 ha approvato il PNRR, che allocava l’Investimento 3.2 per potenziare il Fondo di sostegno al venture capital. Il decreto ministeriale 27 giugno 2019 ne aveva determinato le modalità di investimento, mentre con il decreto dell’11 marzo 2022 sono state dettate le disposizioni attuative, tra cui il rispetto del principio DNSH e la destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
La Corte ricostruisce il sistema di governance e di monitoraggio. La gestione è affidata alla SGR, che opera a condizioni di mercato; il Ministero vigila sull’attuazione e verifica l’avanzamento rispetto a target e milestone, mentre i dati confluiscono nel sistema ReGiS ai sensi dell’art. 1, comma 1043, legge n. 178/2020.
Il nucleo della motivazione riguarda la revisione del PNRR. Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 è stata approvata la modifica del Piano. Per l’investimento in esame l’importo complessivo è stato elevato a 400 milioni di euro e il termine dei target è stato prorogato al 30 giugno 2026. I precedenti obiettivi sono sostituiti da nuovi target, differenziati tra investimenti diretti (circa il 40 per cento della misura) e indiretti (circa il 60 per cento), con effetto leva minimo 1:1 tra risorse PNRR e capitali privati. È prevista inoltre la neo milestone M4C2-21 bis, relativa al completamento del trasferimento dei fondi dal Ministero alla SGR entro il T2 2024.
La Corte rileva che, alla data del 10 gennaio 2024, risultano impegnate risorse del Fondo per 41.499.891,00 euro, con quattro operazioni approvate: due dirette, già perfezionate, e due indirette, ancora in corso di negoziazione per l’adeguamento alla nuova CID. Il Ministero ha individuato le attività necessarie all’allineamento documentale, tra cui la revisione della strategia di investimento e il versamento della seconda tranche.
Nelle conclusioni la Corte segnala le criticità della revisione. Lo spostamento in avanti dell’erogazione concentra negli ultimi due anni una spesa elevata, con il rischio di non completarla entro il 2026. Si registra inoltre una riduzione dell’erogazione di risorse nel 2023 e 2024, anni in cui il PNRR avrebbe potuto svolgere un ruolo anticongiunturale. Resta l’interrogativo di fondo sulla sufficienza delle misure rispetto al trend di mercato delle imprese italiane.
Nota della Redazione
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