Controllo PNRR e presa d’atto dell’espunzione dell’investimento 1.3 (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 26 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei fondi del PNRR, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 20/1994, la Corte dei conti verifica la corrispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa. Quando l’investimento oggetto di controllo venga espunto dal Piano in esito al negoziato con la Commissione europea, il giudice contabile prende atto della sopravvenuta modifica del quadro programmatorio e dell’assenza di impiego di risorse. Il controllo non si esaurisce nella presa d’atto, ma si traduce nell’invito all’amministrazione a riferire sulle prospettive di diverso finanziamento dell’intervento. La verifica di economicità, efficienza ed efficacia di cui all’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021 segue l’evoluzione dell’obiettivo, anche quando questo sia stato eliminato.
Il Fatto
Con deliberazione n. 7/2023/G la Sezione ha inserito nel programma triennale 2023-2025 l’esame dell’investimento M2C2 1.3 del PNRR, denominato Promozione impianti innovativi (incluso Off-shore), ricompreso nella Missione 2, Componente 2, Intervento 1. Titolare dell’investimento era il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; le risorse previste ammontavano a 675 milioni di euro a fondo perduto.
Nella precedente istruttoria, definita con deliberazione n. 61/2023/G, la Sezione aveva rilevato che, dopo la consultazione pubblica avviata nell’agosto 2022, erano emersi elementi di criticità legati alla maturità del mercato, ai tempi realizzativi e all’iter autorizzativo. Il Ministero aveva rappresentato di ritenere da rivalutare l’opportunità del PNRR quale strumento dell’intervento, avviando interlocuzioni con la Commissione europea. Non erano state prodotte spese né movimentate risorse. La questione giunge nuovamente davanti alla Sezione per l’aggiornamento richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’evoluzione dell’investimento a partire dalla richiesta istruttoria del 13 dicembre 2023, seguita dagli aggiornamenti forniti dal Ministero con nota del 5 gennaio 2024, dall’Ispettorato generale per il PNRR con nota del 2 gennaio 2024 e dall’Ufficio centrale di bilancio presso il MASE con nota del 2 gennaio 2024. Da tali elementi emerge che l’intervento è stato eliminato dal PNRR.
Il percorso è ricostruito dal Ministero sul piano normativo. Il Regolamento (UE) 2023/435 ha emendato il Regolamento (UE) 2021/241, prevedendo l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei Piani per la Ripresa e la Resilienza nazionali e avviando la riprogrammazione degli interventi originariamente previsti dalla Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 di approvazione del Piano italiano.
La procedura si è conclusa con l’approvazione della nuova versione del PNRR da parte del Consiglio nella seduta ECOFIN dell’8 dicembre 2023. In tale ambito è stata accolta la proposta di modifica tesa a eliminare l’Investimento 1.3, alla luce delle evidenze oggettive fornite dal Ministero riguardanti l’incompatibilità dei lunghi tempi di implementazione dei progetti off-shore con le stringenti tempistiche del Piano e il rischio di mancato raggiungimento dei target.
La Corte evidenzia le conseguenze sul piano della rendicontazione: l’eliminazione dell’investimento comporta l’esclusione della milestone M2C2-1 dal processo di rendicontazione della quinta richiesta di pagamento dell’Italia all’Unione europea, relativa a milestone e target in scadenza nel secondo semestre 2023. Sotto il profilo finanziario, la Sezione dà atto che, per l’investimento in questione, non sono avvenute movimentazioni sulla contabilità speciale n. 6289 né sono state impiegate risorse.
Presa d’atto della modifica del quadro programmatorio, la Sezione non si limita a registrare l’espunzione. Essa invita l’amministrazione a fornire notizie sulle prospettive di diverso finanziamento dell’intervento, coerentemente con la funzione di verifica comparativa di costi, modi e tempi che connota il controllo sulla gestione. La deliberazione è approvata con le indicazioni formulate in camera di consiglio e soggetta a obbligo di pubblicazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.