Controllo PNRR su rafforzamento ufficio del processo nella giustizia amministrativa (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 27 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 14 gennaio 1994, n. 20, verifica la corrispondenza dei risultati dell’attivita’ amministrativa agli obiettivi di legge e valuta comparativamente costi, modi e tempi dell’azione. Per gli interventi finanziati dal PNRR, l’art. 7, comma 7, d.l. 31 maggio 2021, n. 77 estende tale controllo a valutazioni di economicita’, efficienza ed efficacia sull’acquisizione e l’impiego delle risorse. Il raggiungimento dei target assunzionali va verificato con riferimento al personale effettivamente in servizio, non alla mera sottoscrizione dei contratti. Il controllo di gestione non si esaurisce nella certificazione dei risultati raggiunti, ma si estende alla verifica della sostenibilita’ delle procedure e del mantenimento nel tempo degli obiettivi.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato l’investimento M1C1 3.2 del PNRR, denominato “Rafforzamento dell’Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa”, di titolarita’ del Segretariato generale della Giustizia amministrativa. L’intervento, finanziato con 41,8 milioni di euro, persegue due linee di azione: l’assunzione di addetti all’ufficio del processo con contratti a tempo determinato e la riduzione dell’arretrato pendente al 31 dicembre 2019 presso il Consiglio di Stato e alcune sedi TAR.

Il rapporto aggiorna al 31 dicembre 2023 il precedente documento approvato con deliberazione n. 69/2023. L’istruttoria e’ stata svolta mediante richieste informative al Segretariato generale della Giustizia amministrativa e al Ministero dell’economia e delle finanze, Ispettorato generale per il PNRR.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che i due target assunzionali, fissati al 30 giugno 2022 e al 30 giugno 2024, prevedono l’entrata in servizio rispettivamente di 168 e 326 unita’. Il primo obiettivo risulta conseguito, ma il costante turn over del personale assunto a tempo determinato ha reso necessarie reiterate procedure di reclutamento. Al 1° febbraio 2024 le risorse in servizio risultano 149, con una carenza di 19 unita’.

La Sezione esamina le modifiche normative intervenute sull’art. 11, comma 1, d.l. n. 80/2021. Il d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 aveva elevato da trenta a trentasei mesi la durata contrattuale; il successivo d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 ha sostituito il riferimento temporale con un termine finale al 30 giugno 2026, ammettendo la proroga dei contratti in essere. Sui criteri di computo delle 326 unita’, la Struttura di Missione PNRR ha chiarito che rileva il personale effettivamente in servizio e non la formale sottoscrizione dei contratti.

Quanto alla riduzione dell’arretrato, i target prevedono una riduzione del 25 per cento entro il secondo trimestre 2024 e del 70 per cento entro il 2026 per i TAR, e del 35 per cento e del 70 per cento per il Consiglio di Stato. Al 31 dicembre 2023 il residuo presso i TAR e’ pari a 12.513 ricorsi e presso il Consiglio di Stato a 1.230 ricorsi, con conseguimento anticipato dell’obiettivo finale. La Sezione prende atto dell’elevato livello di performance, condividendo l’auspicio di un abbattimento pressoche’ integrale dell’arretrato.

Sul piano finanziario, la Giustizia amministrativa ha ottenuto il rimborso di euro 7.419.652,05 per le spese rendicontate al 2022, cui si aggiunge l’anticipo di euro 4.180.000. La Corte resta in attesa degli esiti delle interlocuzioni con le Autorita’ competenti per il completamento del target assunzionale e della verifica dell’Ufficio Rendicontazione e Controllo dell’Ispettorato Generale per il PNRR.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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