Partecipazione in Newco per asset idrici illegittima per carenza di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 252 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, nel testo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, delinea un controllo che investe la motivazione analitica dell’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione. L’onere motivazionale non è assolto quando l’atto contiene mere ripetizioni del dato legale o affermazioni apodittiche; è invece soddisfatto anche da una motivazione sintetica, purché idonea a disvelare l’iter logico e procedimentale di inquadramento della fattispecie. Tra i parametri di conformità a legge rientrano la compatibilità tra oggetto sociale e finalità istituzionali dell’ente, il rispetto degli artt. 7 e 8 TUSP e la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Attengono invece alla sana gestione finanziaria la convenienza economica, la sostenibilità finanziaria, la gestione diretta o esternalizzata del servizio e la coerenza con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. La costituzione di una società strumentale è motivata in modo insufficiente se non si comparano soluzioni alternative idonee a raggiungere il medesimo risultato.
Il Fatto
Il Comune ricorrente intende acquisire una partecipazione in una Newco S.r.l. a totale partecipazione pubblica, costituita insieme ad altri comuni della provincia. L’operazione è strumentale a una più ampia riorganizzazione degli asset idrici: dopo la costituzione della Newco seguiranno una scissione mediante scorporo del ramo d’azienda extra-ATO dalla società titolare della concessione e, infine, una fusione inversa della Newco nel gestore unico in-house del servizio idrico integrato.
L’ente ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare di approvazione dell’operazione, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016. Per il Comune l’impegno finanziario iniziale è pari a 303 euro, corrispondenti alla sottoscrizione del capitale della Newco. La questione approda alla Corte dei conti perché la legge impone la verifica della motivazione analitica a supporto della scelta di acquisire la partecipazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del controllo. Il parere non si estende al merito delle scelte di gestione, ma verifica la conformità a legge e la coerenza dell’atto con i parametri della sana gestione finanziaria. Il rispetto di tali parametri va rapportato all’onere motivazionale dell’amministrazione, che non può esaurirsi in formule ripetitive del dettato normativo.
Sul primo profilo — necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali — la Corte rileva che l’unica opzione considerata è la creazione della Newco. Il contratto di affitto di ramo d’azienda già prevede, in caso di risoluzione, l’acquisto diretto del ramo da parte del gestore unico. Esiste dunque una soluzione alternativa idonea a conseguire la concentrazione degli asset, che l’ente non ha comparato. Manca pertanto la valutazione comparativa richiesta.
Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità, la Corte distingue l’accezione oggettiva da quella soggettiva della sostenibilità finanziaria. Quanto alla sostenibilità oggettiva, non essendo la Newco ancora operativa, non è possibile raffrontare bilanci precedenti; il business plan, inizialmente carente, è stato prodotto su richiesta della Sezione. Il PEF evidenzia ricavi da canone di affitto e costi di governance contenuti, con un utile preimposta stimato. Quanto al profilo soggettivo, il rischio per il bilancio dell’ente appare limitato, non gravando sulla Newco oneri gestionali né rischio d’impresa.
La Sezione si riserva comunque di monitorare l’esito della riorganizzazione nell’ambito del controllo successivo sulla partecipata, ai sensi dell’art. 20 TUSP. Quanto al profilo dell’efficienza, efficacia ed economicità, l’acquisto è coerente con il divieto di partecipazioni in società c.d. “doppione”. Quanto alla disciplina europea, l’ente esclude effetti anticoncorrenziali. La consultazione pubblica e le prescrizioni dell’art. 8 TUSP risultano adempiute.
In conclusione, la Sezione rende parere sfavorevole per carenza di motivazione analitica. L’amministrazione, se intende procedere, è tenuta a motivare le ragioni del discostamento, a darne pubblicità sul sito istituzionale e a informarne la Sezione.
Nota della Redazione
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