Estinzione del processo pensionistico per mancata riassunzione dopo interruzione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 176 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica, il processo interrotto ai sensi dell’art. 108 c.g.c. per morte della parte deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi, ai sensi dell’art. 109, comma 6, c.g.c. Decorso inutilmente tale termine, il giudizio si estingue e l’estinzione opera di diritto, dovendo essere dichiarata d’ufficio con sentenza ai sensi dell’art. 111 c.g.c. La declaratoria non richiede istanza di parte né contestazione del contraddittorio sul punto. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia in ragione della gratuità prevista per le cause previdenziali dall’art. 10 della legge n. 533/1973.

Il Fatto

Alcuni appellanti avevano proposto ricorso davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, chiedendo la riliquidazione del trattamento di quiescenza mediante il calcolo dell’indennità di funzione o operativa di cui all’art. 18 del d.P.C.M. n. 8/1980, corrisposta in servizio ma non valutata in quiescenza, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze.

Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso, compensando le spese. Proposto appello, nel corso del giudizio è intervenuto il decesso di uno degli appellanti, certificato depositato con nota dell’8.2.2024 e richiesta di interruzione del processo. All’udienza del 13.2.2025 il Presidente, sentito il Collegio, dichiarava l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 108 c.g.c., con onere di comunicazione alle parti. Il giudizio veniva poi trattenuto in decisione per gli altri appellanti. Le ordinanze di interruzione e il decreto di fissazione dell’udienza odierna erano notificati anche al coniuge del deceduto, quale unico erede. All’udienza del 19.11.2025 nessuno compariva e il relatore evidenziava la mancata presentazione di atti di riassunzione o prosecuzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta una questione essenzialmente processuale: quali conseguenze derivino dalla mancata riattivazione del giudizio dopo l’interruzione dichiarata per morte della parte. Il quadro normativo è ricostruito attraverso il combinato disposto degli artt. 108, 109 e 111 c.g.c.

L’art. 108 c.g.c. prevede che, se prima della costituzione o all’udienza sopravviene la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una parte, il processo è interrotto, salvo che i soggetti legittimati a proseguirlo si costituiscano volontariamente o l’altra parte provveda a citarli in riassunzione. Il processo resta interrotto dal momento della dichiarazione o della notificazione dell’evento.

Il successivo art. 109, comma 6, c.g.c. stabilisce che il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue. L’art. 111 c.g.c. conferma che l’estinzione consegue alla mancata rinnovazione della citazione o alla mancata prosecuzione, riassunzione o integrazione del giudizio nel termine; l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata d’ufficio con sentenza. Le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

Nel caso concreto, la Corte rileva che non è intervenuto alcun atto di riassunzione o prosecuzione nel termine perentorio decorrente dall’interruzione. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto. La soluzione è sostenuta dal richiamo a precedenti conformi della stessa giurisdizione contabile: Sez. III App. n. 516 del 2023 e Sez. II App. n. 217 del 2023, quest’ultima citata anche per la regolazione delle spese.

Quanto alle spese, la pronuncia resta fedele al criterio legale: le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in ragione della gratuità disposta per le cause previdenziali dall’art. 10 della legge n. 533/1973. La sentenza conclude con la declaratoria di estinzione del processo e con gli adempimenti demandati alla Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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