Rinuncia agli atti e accettazione dell’INPS: estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 5 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, proposta dalla parte o da un suo procuratore speciale, non condizionata e accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione, determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110 c.g.c. L’accettazione della controparte costituita è condizione di efficacia della rinuncia. Ove l’estinzione sia dichiarata, il comma 7 dell’art. 110 c.g.c. impone di non statuire sulle spese di lite. La sopravvenuta definizione in rito assorbe ogni questione di merito, anche quando il giudizio abbia ad oggetto il ricalcolo di un trattamento pensionistico.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare collocato in congedo, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico secondo l’art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, con applicazione dell’aliquota annua di rendimento del 2,44% sulle quote retributive. L’INPS, destinatario di due istanze stragiudiziali, non vi aveva dato seguito.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha esposto di aver rideterminato d’ufficio la pensione in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti e di averla liquidata. Ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha poi depositato rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 110 c.g.c., chiedendo l’estinzione del processo, con accettazione espressa dell’INPS in udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che la parte ricorrente ha depositato la rinuncia agli atti del giudizio in via incondizionata, senza riserve. L’atto è stato accettato espressamente dalla difesa dell’INPS nel corso dell’udienza.
La fattispecie è stata ricondotta all’art. 110 c.g.c., secondo cui la rinuncia agli atti, compiuta dalla parte o da un procuratore speciale, da notificarsi alle altre parti o da comunicarsi verbalmente in udienza, produce effetto solo se accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso esaminato entrambi i presupposti risultavano integrati: la rinuncia era stata formalizzata senza condizioni e l’accettazione era intervenuta ad opera dell’unica parte costituita, l’INPS. Non residuavano, dunque, parti portatrici di un autonomo interesse alla prosecuzione.
Accertata l’integrale sussistenza dei requisiti di legge, il giudice ha dichiarato l’estinzione del processo, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo. Ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c., nulla è stato statuito sulle spese di lite, restando assorbita ogni ulteriore questione, comprese quelle relative all’inadempimento delle istanze di ricalcolo.
Nota della Redazione
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