Partecipazioni societarie e sindacato della Corte dei conti sui requisiti TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 8 del 29.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere che la Corte dei conti rende ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016 sull’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria non ha effetto interdittivo: l’amministrazione che intenda discostarsene deve fornire la motivazione rafforzata prevista dal comma 4. Il sindacato della Corte, operando su ambiti di discrezionalità tecnica, non si sostituisce alla scelta dell’ente, ma verifica la completezza, l’adeguatezza e l’affidabilità dell’istruttoria, modulandone l’intensità in proporzione alla complessità dell’operazione. L’onere motivazionale riguarda la necessità della società per le finalità istituzionali, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e il confronto tra gestione diretta ed esternalizzata, nonché la compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Le motivazioni tautologiche su efficienza, efficacia ed economicità, prive di valutazioni prospettiche riferite all’ente procedente, sono pertanto incomplete, pur non integrando di per sé un parere negativo.
Il Fatto
Un Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la delibera del proprio consiglio comunale con cui ha disposto l’acquisto di azioni di una società per azioni operante nella gestione integrata dei rifiuti urbani, per un valore di euro 228, corrispondente a una frazione minima del capitale sociale.
L’operazione si inserisce in un contesto definito a livello provinciale. Il piano d’area omogenea aveva individuato due bacini di affidamento; le deliberazioni del consiglio provinciale hanno poi scelto l’affidamento in house quale modello di gestione del servizio e disposto la partecipazione della Provincia nella società. Male delibere provinciali successive, il servizio è stato affidato alla medesima società per tutti i comuni del bacino. Il Comune chiede quindi il parere previsto dall’art. 5, comma 3, TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla novella introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha attribuito alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sulle società partecipate. L’atto deliberativo va trasmesso all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte, che delibera entro sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine, l’ente può procedere; se il parere è negativo, l’ente può ugualmente procedere, ma con motivazione rafforzata. Manca dunque qualsiasi effetto interdittivo.
I parametri del controllo sono fissati dal legislatore: conformità ai commi 1 e 2 dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRCO/QMIG/2022, la Corte ribadisce che l’esame investe i presupposti giuridici ed economici della scelta prima della sua attuazione.
Sul piano delle competenze, l’acquisto è stato autorizzato con deliberazione del consiglio comunale, conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c), TUSP. La società rientra nei modelli consentiti dall’art. 3 TUSP e opera in ambiti riconducibili ai servizi pubblici, sicché la scelta non contrasta con l’art. 4 TUSP. Data la scelta già operata in sede provinciale, il margine di discrezionalità residuo in capo all’ente è limitato.
Sulla sostenibilità finanziaria, la Sezione distingue il profilo oggettivo, riferito all’equilibrio economico-finanziario della società, da quello soggettivo, concernente gli effetti dell’investimento sulla situazione dell’ente. Quanto al primo, la relazione richiama gli indicatori di bilancio e il PEF asseverato allegato alla delibera provinciale, da cui emerge un quadro di equilibrio. Quanto al secondo, la Corte prende atto della copertura nel bilancio e dell’esiguità dell’importo, ma osserva che mancano valutazioni prospettiche riferite nello specifico all’ente.
Quanto alla convenienza economica, la Sezione richiama i criteri delle Sezioni riunite e il confronto tra benefici e costi attualizzati delle diverse soluzioni gestionali. La relazione contiene una disamina dei requisiti dell’in house, ma le motivazioni su efficienza, efficacia ed economicità appaiono tautologiche. Esse sono comunque presenti e, sebbene non approfondite, sufficienti nel contesto dato. Infine, sulla disciplina degli aiuti di Stato, la Sezione prende atto del richiamo ai criteri della giurisprudenza Altmark, ricordando che il quarto criterio impone, in assenza di gara, la determinazione della compensazione sulla base dei costi di un’impresa media efficiente.
Nota della Redazione
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